Il debitore può legittimamente prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati

Fondamentale, però, che, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo nella corresponsione delle somme, si attribuisca ai creditori il diritto di votare la proposta di accordo di ristrutturazione e la facoltà di esprimersi in merito alla convenienza del piano del consumatore offerto dal debitore

Il debitore può legittimamente prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, il debitore può legittimamente prevedere, sia pur nei limiti della ragionevole durata del procedimento, la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall’omologazione, purché, però, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo nella corresponsione delle somme, si attribuisca ai creditori, nelle forme e nei tempi previsti dalle rispettive procedure e nei limiti di tale perdita, il diritto di votare la proposta di accordo di ristrutturazione e la facoltà di esprimersi in merito alla convenienza del piano del consumatore offerto dal debitore. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 31790 del 10 dicembre 2024 della Cassazione), i quali aggiungono, richiamando la normativa, che la proposta di accordo (con continuazione dell’attività d’impresa) e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria, fino ad un anno dall’omologazione, per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Ampliando l’orizzonte, poi, tanto l’accordo proposto dal debitore non fallibile quanto la proposta di concordato si muovono, precisano i giudici, lungo le direttrici comuni a entrambi della fattibilità (intesa come effettiva possibilità di realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere all’adempimento prospettato) e della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria. E tale convenienza diviene regola di giudizio imprescindibile, e non solo momento di valutazione rimesso alla scelta ponderata della maggioranza dei creditori, allorquando vi sia una contestazione specifica da parte di un creditore dissenziente in sede di omologazione o qualora sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazione. Le due procedure, infine, pur nella loro autonomia di sistema, sono soprattutto caratterizzate da una identica ratio, e cioè limitare il ricorso a procedure esclusivamente demolitorie, garantendo, in via anticipata, ai creditori una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio, nonché, al contempo, al debitore di godere della esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, poi, il debitore può, in definitiva, legittimamente prevedere, come detto, la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione, a condizione, però, che, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto al termine annuale) con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti in forza del rispettivo titolo o all’eventuale falcidia rispetto all’importo che in forza di tale titolo è ad essi complessivamente dovuto, si attribuisca ai titolari di tali crediti, nelle forme e nei tempi previsti dalle rispettive procedure e nei limiti della indicata perdita: il diritto di votare (a favore o contro) la proposta di accordo di ristrutturazione ai fini della formazione della maggioranza prevista, nonché della contestazione della sua convenienza; la facoltà di esprimersi in merito alla convenienza del piano del consumatore offerto dal debitore in ragione delle maggiori utilità conseguibili attraverso l’alternativa liquidatoria, che, sul presupposto che nella nozione di soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati deve essere ricompresa anche l’ipotesi del pagamento dilazionato, con la conseguenza che anche la non integrale soddisfazione in tal senso comporta il diritto di voto del creditore privilegiato, da parametrarsi alla perdita economica rapportabile al ritardo. Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, i giudici precisano che legittimamente il piano del consumatore presentato dai debitori ha previsto la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall’omologazione, anche tenendo presente che il piano, per come formulato, è risultato senz’altro più conveniente rispetto ad ogni procedura liquidatoria, sia in punto di esito che di tempo necessario al suo verificarsi.

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