Comunicazione dei dati del conducente: obbligo solo a chiusura dei procedimenti avverso il verbale

In caso di esito sfavorevole dei procedimenti, l’amministrazione deve emettere un nuovo invito per il soggetto obbligato

Comunicazione dei dati del conducente: obbligo solo a chiusura dei procedimenti avverso il verbale

A fronte di una violazione del Codice della Strada, l’obbligo di comunicare i dati personali e della patente del conducente non sorge prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione. In caso di esito sfavorevole dei procedimenti, l’amministrazione deve emettere un nuovo invito per il soggetto obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere. Qualora invece i procedimenti si concludano con l’annullamento del verbale di accertamento, viene meno il presupposto per la configurazione della violazione dell’obbligo di comunicazione. Questi i paletti fissati dai giudici (ordinanza numero 425 dell’8 gennaio 2025 della Cassazione), i quali hanno accolto le obiezioni sollevate da un automobilista, finito nei guai per utilizzato il cellulare mentre era alla guida, a seguito della sanzione inflittagli per omessa comunicazione dei dati anagrafici dell’autore della illecita condotta. Per fare chiarezza, i magistrati precisano che, in materia di illeciti stradali, la violazione consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del soggetto al volante al momento della commessa violazione presupposta si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo. Erronea la valutazione compiuta dai giudici di merito, i quali, confermando la sanzione a carico dell’automobilista, avevano considerato irrilevante la circostanza che prima della notifica del verbale relativo all’omessa comunicazione dei dati del conducente fosse stato introdotto il giudizio di opposizione avverso il verbale presupposto e avevano anche definito indifferente che il procedimento si fosse concluso con l’accoglimento del ricorso e con l’annullamento dell’atto.

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