Esdebitazione possibile anche se il debito è soprattutto erariale
La natura dell’indebitamento non inficia la meritevolezza del debitore, essendo le vicende occorse esiziali per l’attività d’impresa ed impronosticabili per il debitore

Via libera alla esdebitazione anche se il soggetto è messo in difficoltà da un indebitamento che è soprattutto di natura erariale. Questo dettaglio, secondo i giudici (ordinanza del 23 dicembre 2024 del Tribunale di Milano), non rende catalogabile come meno meritevole la posizione del debitore. Per meglio inquadrare tale decisione, comunque, è necessario fare riferimento, innanzitutto, alle cause dell’indebitamento. Difatti, emerge dagli atti che le difficoltà economiche del soggetto indebitato derivano dalla crisi che ha colpito la ditta individuale da lui avviata con l’allora moglie e operante nell’ambito del catering a domicilio per alberghi e ricevimenti e in attività per quasi sette anni. Negli ultimi quattro anni, però, la ditta individuale, nonostante cospicui investimenti, ha subito una significativa riduzione degli incassi, tanto da comportare per il titolare prima la perdita della casa familiare, poi la separazione dalla moglie e infine la cessazione dell’attività d’impresa. A quel punto, conclusa l’esperienza imprenditoriale, l’uomo ha svolto attività lavorativa non stabile e poi è riuscito a trovare un impiego come cameriere, con contratto a tempo indeterminato, presso un ristorante, e perciò è in grado di produrre un reddito netto pari a circa 15mila euro. Per quanto concerne la composizione dell’esposizione debitoria, questa è relativa, prevalentemente, a debiti nei confronti dell’erario e degli istituti finanziari, ed è pari ad oltre 280mila euro. L’uomo, che è divorziato dalla moglie (con la quale vivono i loro tre figli), si ritrova anche a dover fronteggiare le spese di mantenimento, ossia circa 22mila euro, includendo l’assegno di mantenimento stabilito in favore dell’ex coniuge (in forza della sentenza di separazione) e delle spese familiari relative agli oneri scolastici e vari dei suoi tre figli, spese a cui partecipa come possibile. Ad oggi, poi, il soggetto indebitato non risulta titolare di alcun attivo da destinare ai propri creditori, neanche in chiave prospettica. In sostanza, la situazione di indebitamento in cui versa l’uomo deriva essenzialmente dall’esito negativo dell’attività della sua ditta individuale, mentre non emerge essere conseguenza di atti di frode ovvero di un comportamento colposo o doloso del debitore in danno ai creditori. Certo, riconoscono i giudici, l’indebitamento riscontrato ha per lo più natura erariale, ma le difficoltà che il debitore si è trovato ad affrontare sono state del tutto gravi ed imprevedibili. In particolare, emerge dagli atti che egli ha aperto un ristorante all’interno di un ‘Palazzetto dello Sport’, investendovi molte risorse, al fine di offrire un servizio per congressi e manifestazioni. Purtroppo, tuttavia, per scelta del Comune, tutti gli eventi in quegli anni sono stati dirottati ad un’altra struttura, , lasciando inutilizzato il Palazzetto dello Sport, e non consentendo all’uomo di rientrare dagli investimenti fatti e far fronte all’indebitamento determinatosi. Tirando le somme, la natura dell’indebitamento non inficia la meritevolezza del debitore, essendo le vicende occorse esiziali per l’attività d’impresa ed impronosticabili per il debitore, tanto da giustificare l’impotenza finanziaria che ne è conseguita. Tutto questo considerato, rilevato che mai prima d’ora ha fatto accesso a questa procedura, deve affermarsi che il soggetto è persona fisica meritevole non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.