Niente disdetta a seguito dell’assegnazione dell’immobile come casa familiare
In sostanza, la trasformazione del rapporto in comodato per esigenze familiari comporta la caducazione dell'originaria clausola di libera disdettabilità

In caso di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la determinazione di un termine finale, l’individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell’intero contesto in cui il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime parti, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare. Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 20118 del 22 luglio 2024 della Cassazione) per dirimere il complesso contenzioso relativo ad un immobile concesso in origine, da un uomo al figlio, in comodato ad uso abitativo e senza predeterminazione di durata (ma con la pattuizione del rilascio a semplice richiesta con preavviso di trenta giorni) ma poi assegnato come casa familiare all’ex compagna e alla prole del figlio del proprietario. Per i giudici non ci sono dubbi: l’immobile non può essere sottratto alla donna. Ciò anche perché, nell’ipotesi in cui il vincolo matrimoniale del comodatario sopravvenga, occorre che sia dimostrato come il proprietario abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle esigenze del gruppo familiare neocostituito. Poi, nel comodato di immobile originariamente concesso per uso personale del comodatario, la successiva destinazione del bene a casa familiare, accettata anche tacitamente dal comodante attraverso comportamenti concludenti protratti nel tempo, determina la trasformazione del rapporto in comodato per esigenze familiari, con conseguente caducazione dell'originaria clausola di libera disdettabilità. Tale comodato può essere risolto, quindi, solo in presenza di un urgente e impreveduto bisogno del comodante, da valutarsi secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, bilanciando la tutela della persona e della prole con le esigenze del comodante stesso.