Vittima di un incidente: il significato di una elevata percentuale di invalidità permanente
Altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa
Nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa ed ii danno che necessariamente consegue da essa, è possibile procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’evento lesivo.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 20511 del 17 giugno 2026 della Cassazione) per valutare il contenzioso sorto a seguito di un episodio verificatosi oltre quindici anni fa in provincia di Napoli, quando un uomo, mentre camminava sul marciapiede, venne colpito alla testa e al corpo da grossi frammenti di intonaco e muratura staccatisi improvvisamente da un fabbricato, riportando trauma cranico-cervicale e lussazione del capitello radiale e dell’ulna del braccio sinistro, trattata chirurgicamente.
Riflettori puntati, in particolare, sul danno da perdita della capacità lavorativa lamentato dall’uomo.
Su questo fronte, per il giudice di secondo grado non ci sono i presupposti per accogliere l’istanza risarcitoria.
In sostanza, il giudice, premessa la qualificazione di tale pregiudizio come danno patrimoniale futuro il cui accertamento postula la prova, da parte del soggetto leso, sia del pregresso svolgimento di una attività produttiva di reddito, sia della diminuzione o del mancato conseguimento di reddito in conseguenza del fatto dannoso, osserva che nella fattispecie in esame la parte lesa non ha dimostrato che l’accertata riduzione della capacità di lavoro specifica di elettricista, conseguente all’evento lesivo, abbia in concreto prodotto una consequenziale riduzione della capacità di guadagno. Insufficienti, a questo scopo, le copie di sei fatture, oltre che le attestazioni ISEE, indicanti il reddito pari a 0 dell’intero nucleo familiare del danneggiato. Decisivo il riferimento al difetto di prova sia in ordine alla circostanza per cui la cessazione dell’attività lavorativa di elettricista sia stata causalmente derivante dall’evento lesivo, che ha comportato una riduzione modesta della capacità lavorativa specifica nella misura del 9 per cento non del tutto preclusiva di tale attività lavorativa, sia in ordine ai redditi prodotti dalla parte lesa negli anni precedenti al sinistro, che sarebbero dovuti essere attestati e provati mediante la produzione delle relative dichiarazioni annuali, la cui assoluta carenza giustifica il rigetto della domanda.
Queste valutazioni vengono ‘censurate’ dai magistrati di Cassazione, i quali osservano che, a fronte di un’accertata invalidità permanente nella elevata misura del 27 per cento per i postumi residuati dal trauma al braccio sinistro (per di più suffragata dall’affermazione secondo cui tali postumi avrebbero inciso sulla capacità lavorativa specifica legata alla professione di elettricista nella misura del 9 per cento), le considerazioni per le quali non sarebbe stato assolto l’onere di provare in termini di sufficiente certezza l’incidenza della menomazione sulla capacità di guadagno esprimono una sostanziale obliterazione del forte rilievo indiziario che occorre invece attribuire, anche sul versante del danno reddituale, al riscontro di postumi invalidanti in misura rilevante.
Così, con riferimento ad una fattispecie in cui è stata accertata un’invalidità permanente di grado pari al 25 per cento a carico di una persona danneggiata non svolgente alcuna attività lavorativa (misura prossima, per difetto, a quella riscontrata nel caso in esame, premesso che l’invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non la lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance (distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica), il quale, sempre che ne sia accertata la sussistenza, anche in base ad elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo prospettati dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa, è illogico escludere in partenza il danno patrimoniale per il sol fatto della mancata prova di uno svolgimento in atto di una attività lavorativa, mentre è necessario l’accertamento presuntivo in ordine alla riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione futura, imposto dall’entità dei postumi, anche in termini di perdita di chance.
In sostanza, ove l’elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa, con conseguente danno, è possibile accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa.
Evidente, di conseguenza, l’errore compiuto in Appello, laddove il giudice, nel pretendere la prova rigorosa della compromissione della capacità di guadagno del danneggiato, a seguito dell’evento lesivo subito, e nel togliere ogni rilievo all’avvenuto definitivo accertamento, a suo carico, di postumi invalidanti di grado pari al 27 per cento a fronte di una lesione che avrebbe limitato permanentemente la funzionalità dell’arto sinistro, ha, per un verso, gravato il danneggiato dell’onere di una dimostrazione eccessivamente difficoltosa, per l’altro ha trascurato totalmente il rilevantissimo valore presuntivo del danno biologico, accertato in misura rilevante, rispetto al presumibile danno alla capacità lavorativa.