Strisce pedonali: necessaria l’allerta del conducente

Il rischio di attraversamento di pedoni non si presenta come evento atipico ed imprevedibile

Strisce pedonali: necessaria l’allerta del conducente

La presenza di strisce pedonali deve mettere sempre in allerta il conducente per il rischio di attraversamento di pedoni, che quindi non si presenta come evento atipico ed imprevedibile. E se anche il pedone ha iniziato ad attraversare con il semaforo rosso, in ogni caso egli può essere visibile, purché sulle strisce pedonali e dinanzi ai veicoli.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza numero 14255 del 20 aprile 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un episodio verificatosi a Roma.
Rilevante la dinamica dei fatti. Di mattina, poco dopo le 10, un uomo inizia a percorrere un attraversamento pedonale con luce semaforica verde allorché, superate le due corsie riservate ai mezzi pubblici, trovandosi già alla metà delle strisce pedonali, il semaforo scatta sulla luce rossa, così che egli, ritenendo pericoloso tornare indietro, si affretta a percorrere l’ultimo tratto di attraversamento, notando in quel momento una serie di veicoli ed in particolare uno scooter di colore rosso ancora fermi per il traffico veicolare. Poi, però, lo scooter riparte ed il conducente, con lo sguardo rivolto verso i veicoli provenienti da un altro tratto, urta violentemente il pedone, facendolo cadere a terra.
Per l’impatto e la caduta, il pedone perde i sensi, riprendendoli solo dopo l’arrivo dei soccorsi, e, una volta trasportato al Pronto Soccorso del ‘Policlinico Umberto I’, emergono le conseguenze da lui riportate, cioè molteplici fratture.
Inevitabile lo strascico giudiziario, col conducente del mezzo che si ritrova condannato, sia in primo che in secondo grado, perché l’attraversamento da parte del pedone era iniziato con il semaforo verde ed era proseguito nonostante il semaforo fosse diventato rosso in considerazione del tratto già percorso, e poi, tenuto conto delle condizioni spazio-temporali dell’incidente, se il conducente avesse tenuto una velocità inferiore (invece di ripartire a 35 chilometri all’ora) e fosse stato vigile, avrebbe potuto certamente avvedersi della manovra incauta del pedone ed arrestare la marcia.
Questa valutazione viene condivisa appieno dai magistrati di Cassazione, anche alla luce delle norme che presiedono al comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione.
Principio generale informatore della circolazione è l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale e negli articoli seguenti laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotte.
Tra queste ultime, di rilievo, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, sono quelle che precisano le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone. In questa prospettiva, è evidente la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell’obbligo di attenzione che questi deve tenere al fine di avvistare il pedone così da poter porre efficacemente in essere i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.
Il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, tra questi in particolare i pedoni.
Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua avvistabilità da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso. Occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo.
Gli obblighi comportamentali sono posti a carico del conducente anche per prevenire eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, che siano genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell’attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), o che siano violativi degli obblighi comportamentali specifici (come l’attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali o passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate). Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell’evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento.

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