Sospensione del lavoro per il detenuto: a rischio la ‘NASPI’

Per i giudici non ci sono dubbi: finché permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua

Sospensione del lavoro per il detenuto: a rischio la ‘NASPI’

Il rapporto di lavoro penitenziario per il detenuto perdura anche durante la sospensione causata dalla normale rotazione con gli altri detenuti. Vacilla, di conseguenza, l’ipotesi del riconoscimento della ‘NASPI’.
Questo il quadro tracciato dai giudici (ordinanza numero 6980 del 24 marzo 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra l’INPS e un detenuto.
Favorevoli all’uomo le valutazioni compiute dai giudici di merito, i quali ne hanno ritenuta legittima l’istanza mirata all’ottenimento della ‘NASPI’ in conseguenza della cessazione involontaria del lavoro penitenziario.
In particolare, in secondo grado, viene chiarito che nello stato di disoccupazione involontaria può venirsi a trovare anche il lavoratore detenuto, già dipendente dell’amministrazione penitenziaria, alla cessazione del rapporto lavorativo determinata dalle previste turnazioni.
Di parere opposto i magistrati di Cassazione, i quali, accogliendo le obiezioni sollevate dall’INPS, pongono in dubbio il diritto del detenuto alla ‘NASPI’.
Ecco i principali pilastri della tesi proposta dall’istituto previdenziale: assenza di un nesso di totale e completa equiparazione del lavoro detentivo al lavoro del libero mercato; impossibilità di ravvisare, nel meccanismo ordinario di turnazione del lavoro carcerario, una forma di cessazione involontaria del lavoro, e ciò anche a fronte della finalità specifica di quest’attività lavorativa di rieducazione e di reinserimento sociale del detenuto.
Chiare le questioni sul tavolo dei giudici: è configurabile lo stato di disoccupazione involontaria per il conseguimento della indennità di disoccupazione, nel lavoro carcerario, svolto dal detenuto all’interno e alle dipendenze dell’Istituto carcerario? La temporanea inattività lavorativa, susseguente al meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti all’interno del sistema carcerario, costituisce un’ipotesi di cessazione ed integra uno stato di disoccupazione involontaria?
I magistrati di Cassazione fanno chiarezza ribadendo che l’unicità del rapporto di lavoro, in questa evenienza, perdura anche durante le fasi di sospensione lavorativa, nelle quali l’amministrazione garantisce la rotazione fra detenuti. Dette fasi non sarebbero, quindi, a rigore qualificabili come eventi di cessazione del rapporto, il cui frazionamento, invece, richiederebbe una rinnovata programmazione di esigenze lavorative, la riformulazione di elenchi, la rivalutazione degli aspetti logistici, di sicurezza, di comparazione fra numero di lavoratori e prestazioni richieste.
In sostanza, finché permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua, non v’è cessazione tra una chiamata e l’altra nell’ambito di un unico programma. Per contro, la conclusione del rapporto di lavoro potrebbe discendere da altre cause, fra le quali, oltre alla cessazione della detenzione, potrebbero rilevare circostanze di carattere soggettivo (età, stato di salute, idoneità al lavoro), ma anche di carattere oggettivo (trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall’amministrazione, termine finale delle rotazioni).
Così, in generale, è sempre necessario accertare, in punto di fatto, in primis, se le prestazioni svolte dal detenuto (nel periodo in esame) rientrino in una programmazione approvata dalla commissione tecnico-amministrativa-sindacale, e se sia stata predisposta, dopo tale periodo, una turnazione che nuovamente abbia visto coinvolto il medesimo detenuto, il quale, anche nella pausa di rotazione, era eventualmente in attesa d’essere chiamato al lavoro, e, inoltre, risulta necessario verificare la sussistenza delle predette circostanze, soggettive ed oggettive, di cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

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