Ammissibilità della proposta di concordato preventivo: non basta una valutazione di mera ritualità formale

Necessaria una valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano, soprattutto tenendo presente il contenuto della proposta e dei documenti

Ammissibilità della proposta di concordato preventivo: non basta una valutazione di mera ritualità formale

Alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa’, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal Tribunale per l’apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi – oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano – al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 9605 del 15 aprile 2026 della Cassazione) alla luce delle alterne vicenda di una società.
In premessa viene evidenziata una contraddizione in termini nella duplice affermazione, da un lato, che il Tribunale debba verificare la legittimità della proposta e, dall’altro lato, che non debba spingersi sino a una disamina del contenuto degli atti, dei documenti e della proposta. Invece, una verifica della legittimità di un atto non può prescindere dall’esame del suo contenuto, e, pertanto, affermare che il Tribunale non possa esaminare il contenuto degli atti e della proposta significherebbe inevitabilmente negare, in questa prima fase, un effettivo controllo sulla legittimità della proposta.
In sostanza, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sulla proposta di concordato e tale controllo si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione. Né si può considerare decisivo, al fine di una revisione di tale orientamento, il dato testuale del riferimento del controllo alla ritualità della proposta, dettato per il concordato in continuità, mentre la corrispondente disposizione per il concordato liquidatorio continua a fare riferimento alla ammissibilità della proposta.
Il medesimo dato testuale (“ritualità della proposta”) è già stato ritenuto non decisivo nella disciplina del concordato semplificato, ove pure veniva in discussione addirittura l’esistenza stessa di una vera e propria decisione di ammissione della proposta a definizione di una prima fase del procedimento verso l’omologazione del concordato. Si è infatti statuito che lo scrutinio sulla ritualità della proposta deve comprendere non solo il riscontro della formale esistenza delle attestazioni nella relazione dell’esperto, ma anche l’attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi irrituale e per ciò stesso inammissibile.
In sintesi, il controllo sull’ammissibilità della proposta ha come oggetto la verifica della legittimità sostanziale della proposta.
Del resto, il requisito della ritualità si connota necessariamente di un profilo contenutistico, e non meramente formale, nel momento stesso in cui viene accostato dalla legge alla proposta (rivolta ai creditori) e non alla domanda, che – in quanto atto processuale (rivolto al giudice) – è suscettibile di una autonoma valutazione in termini di mera regolarità formale, ovverosia di ritualità.
Viceversa, la proposta di concordato, in quanto diretta a ridefinire i rapporti obbligatori con i creditori, si presta a essere valutata soltanto in termini di legittimità (la cui verifica compete al giudice) oppure di merito (apprezzamento normalmente riservato ai creditori).
Se, dunque, il vaglio preliminare del giudice sulla proposta di concordato preventivo non può che essere un vaglio di legittimità sostanziale, non vi è alcuna ragione per ritenere che esso sia stato radicalmente mutato con l’utilizzo del lemma “ritualità” in luogo di “ammissibilità”. A meno che non si sia disposti ad accettare l’idea che il vaglio preliminare di ammissibilità da parte del giudice sia venuto meno o, comunque, sia stato del tutto svuotato di contenuto. Ma una siffatta conclusione sarebbe incompatibile anche con il dato testuale della norma, in cui si legge che, se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali, la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile.
Il tema della manifesta inidoneità del piano, ovverosia della sua fattibilità, è notoriamente il profilo più delicato nella demarcazione della linea di confine tra il controllo di legittimità del giudice e l’apprezzamento di merito, riservato ai creditori. Da questo punto di vista, la formula introdotta dal legislatore per il concordato in continuità (“manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori … e alla conservazione dei valori aziendali”), ma anche quella relativa al concordato liquidatorio (“non manifesta inattitudine … a raggiungere gli obiettivi prefissati”), ricalcano il criterio dettato dalla giurisprudenza formatasi sotto il regime della legge fallimentare, secondo cui il vaglio del giudice deve limitarsi al caso in cui il piano si riveli irrealizzabile prima facie, caso nel quale la stessa distinzione astratta, tra verifica di fattibilità giuridica e verifica di fattibilità economica, può dirsi nella sostanza superata.
L’indicazione nel senso di un controllo non troppo rigoroso riguarda dunque il piano e la sua fattibilità, non certo la legittimità della proposta.
Tornando alla vicenda in esame, solidi i principali aspetti ostativi rilevati dal Tribunale per negare l’ammissione del concordato preventivo proposto dalla società, poiché si tratta di aspetti che riguardano la completezza delle informazioni che devono necessariamente essere fornite ai creditori (mancata considerazione delle azioni recuperatorie e risarcitorie esperibili in caso di apertura della liquidazione giudiziale; incompleta indicazione del valore di liquidazione dell’attivo) e la conformità della proposta alle norme imperative contenute nel ‘Codice’ (trattamento illegittimo dei creditori erariali; mancata formazione di alcune classi obbligatorie).

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