Si amplia la platea dei potenziali destinatari del beneficio economico
L’Agenzia delle Entrate ha tracciato il rinnovato perimetro dell’agevolazione. In particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il ‘bonus’ ai lavoratori con almeno un figlio a carico, a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (alla luce della cosiddetta legge Cirinnà)
Si amplia la platea dei potenziali beneficiari del Bonus Natale 2024, cioè dell’indennità (prevista per quest’anno dal Decreto Omnibus) riservata ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 28mila euro. A seguito delle ultime modifiche, apportate col decreto legge numero 167 del 14 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha tracciato (con circolare numero 22/E del 19 novembre 2024) il rinnovato perimetro dell’agevolazione. In particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico, a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (alla luce della cosiddetta legge Cirinnà). Viene però precisato un ulteriore dettaglio: il ‘bonus’ non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità. Prima delle novità introdotte dal decreto legge numero 167 del 2024, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale, ad esempio con un figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore. Adesso, invece, il requisito familiare si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico. Con la circolare viene poi ricordato che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4mila euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro). Poi, un chiarimento importante riguarda l’impossibilità di cumulare il bonus: se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi, sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo. Restano fermi, poi, gli altri due requisiti: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente. Per ottenere il bonus, comunque, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità. La circolare specifica inoltre che i dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d’imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus. Il sostituto d’imposta riconoscerà il contributo insieme alla prossima tredicesima mensilità, generalmente in arrivo con la ‘busta paga’ di dicembre. In ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al ‘bonus’, non dovesse riceverlo, potrà recuperarlo con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.