Opere d’arte da difendere in Europa a prescindere dal Paese di origine
Il legislatore dell’Unione Europea, adottando una direttiva ad hoc, ha necessariamente preso in considerazione tutte le opere per le quali viene richiesta la tutela nel territorio dell’Unione stessa
Proprietà intellettuale: gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti a tutelare le opere d’arte nel territorio dell’Unione stessa. E ciò indipendentemente dal Paese d’origine di tali opere o dalla cittadinanza del loro autore. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 24 ottobre 2024 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ai diritti – di proprietà di una società svizzera – relativi ad alcune sedie concepite da due coniugi, oramai deceduti, cittadini degli Stati Uniti d’America. Sicuramente peculiari i dettagli della vicenda. La Vitra, una società svizzera che fabbrica mobili di design, è titolare di diritti di proprietà intellettuale su talune sedie concepite dai coniugi, nel frattempo deceduti, Charles e Ray Eames, cittadini degli Stati Uniti d’America. Tra tali mobili figura in particolare la Dining Sidechair Wood, realizzata nell’ambito di un concorso di progettazione di mobili organizzato dal Museum of Modern Art di New York ed esposta in tale museo a partire dal 1950. La società Kwantum, che gestisce, nei Paesi Bassi e in Belgio, una catena di negozi di mobili per interni, ha commercializzato una sedia, denominata “sedia Paris”, in asserita violazione dei diritti d’autore della ‘Vitra’ sulla Dining Sidechair Wood. E la società svizzera ha adito i giudici dei Paesi Bassi al fine, in particolare, di far cessare la commercializzazione da parte della Kwantum. Ciò ha comportato dubbi sulla possibile tutela di cui può godere, all’interno dell’Unione Europea, un’opera delle arti applicate proveniente da un Paese terzo e il cui autore non è un cittadino di uno Stato membro. Nel diritto internazionale, comunque, la Convenzione di Berna prevede che gli autori che siano cittadini dei Paesi firmatari godono, negli altri Paesi firmatari, in linea di principio, degli stessi diritti degli autori nazionali. Un’eccezione a tale principio riguarda tuttavia la tutela delle opere delle arti applicate. A tal riguardo, le parti contraenti hanno stabilito una clausola di reciprocità sostanziale secondo cui le opere delle arti applicate originarie dei Paesi nei quali simili opere sono protette unicamente in quanto disegni o modelli non possono rivendicare, negli altri Paesi firmatari, il cumulo di tale protezione con la tutela del diritto d’autore. A tal riguardo, la questione è se gli Stati membri siano ancora liberi di applicare, alle opere delle arti applicate originarie dei Paesi terzi, la clausola di reciprocità sostanziale, contenuta nella ‘Convenzione di Berna’, che protegge tali opere soltanto in forza di un regime speciale, sebbene il legislatore dell’Unione Europea non abbia previsto una tale limitazione. Per i giudici comunitari la risposta è negativa: nell’ambito di applicazione della direttiva comunitaria, gli Stati membri non sono più competenti ad attuare le disposizioni pertinenti della Convenzione di Berna. In primo luogo, i giudici chiariscono che una situazione in cui una società rivendica una tutela in forza del diritto d’autore di un oggetto delle arti applicate commercializzato in uno Stato membro, purché un siffatto oggetto possa essere qualificato come ‘opera’, ai sensi della direttiva comunitaria, rientra nell’ambito di applicazione materiale del diritto dell’Unione Europea. I giudici aggiungono poi che il legislatore dell’Unione Europea, adottando una direttiva ad hoc, ha necessariamente preso in considerazione tutte le opere per le quali viene richiesta la tutela nel territorio dell’Unione stessa, dato che, peraltro, la direttiva non include criteri relativi al Paese d’origine di tali opere o alla cittadinanza dei loro autori. Inoltre, l’applicazione della clausola di reciprocità sostanziale contenuta nella ‘Convenzione di Berna’ rimetterebbe in discussione l’obiettivo della direttiva, che consiste nell’armonizzazione del diritto d’autore nel mercato interno, poiché, in applicazione di detta clausola, le opere delle arti applicate originarie dei Paesi terzi potrebbero essere trattate in maniera diversa in differenti Stati membri. Infine, i giudici sottolineano che, poiché i diritti di proprietà intellettuale in questione sono tutelati dalla Carta, ogni limitazione di tali diritti deve essere, in conformità alla Carta stessa, prevista dalla legge. Perciò, spetta al solo legislatore dell’Unione Europea determinare se occorra limitare la concessione, nell’Unione stessa, dei diritti previsti dalla direttiva. In tali circostanze, uno Stato membro non può avvalersi della Convenzione di Berna per esonerarsi dagli obblighi derivanti da tale direttiva. Uno Stato membro non può pertanto, in deroga alle disposizioni del diritto dell’Unione Europea, applicare la clausola di reciprocità sostanziale contenuta nella Convenzione di Berna nei riguardi di un’opera il cui paese d’origine siano gli Stati Uniti d’America.