Niente ‘permessi’ alla rappresentanza aziendale del sindacato che ha firmato il contratto solo per adesione

Decisiva la mancata partecipazione alle trattative che hanno portato all’accordo. Impossibile, secondo i giudici, catalogare come discriminatoria la condotta dell’azienda

Niente ‘permessi’ alla rappresentanza aziendale del sindacato che ha firmato il contratto solo per adesione

Legittima la condotta dell’azienda che nega i ‘permessi’ alla rappresentanza sindacale aziendale dell’organizzazione dei lavoratori che ha firmato il contratto collettivo nazionale per adesione ma non ha partecipato alle trattative. Questa la posizione assunta dai giudici (decreto del 13 maggio 2025 del Tribunale di Cuneo), i quali hanno respinto l’ipotesi di una condotta discriminatoria addebitata ad una società consortile a partecipazione pubblica. Decisiva la constatazione che il sindacato non è firmatario del contratto collettivo, contratto che, invece, dopo la sua stipulazione, venne solo sottoscritto per adesione dal sindacato, che, quindi, non ha partecipato a trattative e negoziazione che hanno portato alla stipula dell’accordo quale incontro di volontà di distinti soggetti giuridici. Rilevante, poi, il riferimento a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, secondo cui non è sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto. In sostanza, la partecipazione al tavolo negoziale, già prevista come necessaria, è stata elevata a presupposto necessario e sufficiente del diritto a costituire rappresentanza sindacale aziendale, cosi salvaguardando la libertà del sindacato rappresentativo di rifiutare contenuti contrattuali ritenuti penalizzanti per i lavoratori rappresentati. In buona sostanza, la rappresentatività è conferita sia all’organizzazione che ha partecipato alle trattative ed ha sottoscritto il contratto collettivo nazionale sia a quella che ha solo partecipato alle trattative. Dunque, la partecipazione alle trattative è anch’essa elemento dirimente. Mentre, invece, la firma per adesione non appare rilevante, poiché non è significativa di una attiva partecipazione alla formazione del contratto. Non a caso, sempre la Corte Costituzionale ha specificato che la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia, bensì dalla capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale.

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