Meccanico colpevole se il veicolo in riparazione riporta danni alla carrozzeria

Responsabile il titolare dell’autofficina per i danni causati al veicolo nel tempo in cui esso era depositato presso la struttura per problematiche meccaniche non correlate ai danni in seguito emersi

Meccanico colpevole se il veicolo in riparazione riporta danni alla carrozzeria

Quad in officina per la risoluzione di problemi meccanici. Una volta ripreso il mezzo, però, il proprietario scorge alcuni evidenti danni alla carrozzeria, danni che, sanciscono i giudici (sentenza del 31 ottobre 2024 del Giudice di pace di Vallo della Lucania), sono addebitabili per inadeguata custodia alla responsabilità del titolare dell’officina. Il magistrato chiarisce che la responsabilità è contrattuale per violazione dell’obbligo di custodia discendente dal deposito del mezzo, e aggiunge che, nel caso preso in esame, va ritenuto responsabile il professionista esercente attività di autofficina per i danni causati al veicolo nel tempo in cui esso era depositato presso la struttura per problematiche meccaniche non correlate ai danni in seguito emersi, ossia lesioni alla carrozzeria. Corretto, spiega il giudice, il riferimento allo specifico obbligo di custodia quale componente costitutiva del contratto concluso tra professionista e cliente. In sostanza, ci si trova di fronte ad un contratto misto, avente i caratteri del contratto di prestazione d’opera e del contratto di deposito. E la responsabilità attribuita al titolare dell’officina discende dall’inadempimento dell’obbligo di custodia del veicolo depositato presso la sua struttura. Per quanto attiene alla componente del contratto con natura di deposito, l’obbligo di custodia costituisce l’essenza di tale contratto, da adempiersi con la diligenza del buon padre di famiglia, che si concreta nel mantenere la cosa nello stato in cui si trovava quando è sorta l’obbligazione, evitando azioni o fatti esterni che possono determinare la perdita o il deterioramento. Difatti, il Codice Civile fa una prescrizione precisa: il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Per quanto attiene alla componente del contratto con natura del contratto d’opera, se il prestatore d’opera conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, obbligo che sussiste anche in ipotesi di deposito a titolo gratuito o di cortesia. Nel caso specifico, poi, risulta che il quad venne condotto presso l’officina con la carrozzeria in perfette condizioni, mentre, all’atto del ritiro, la carrozzeria presentava diversi danni, che ne rendevano necessaria l’intera sostituzione, come da fattura di riparazioni di un’altra officina cui il proprietario del mezzo era stato costretto a rivolgersi. Indubbia, quindi, la responsabilità del titolare dell’officina.

news più recenti

Mostra di più...