Legittimo il divieto di sopraelevazione

Rilevante il fatto che tale vincolo sia mirato a preservare l’aspetto architettonico del palazzo

Legittimo il divieto di sopraelevazione

Legittima la clausola con cui il regolamento condominiale, mirando a preservare l’aspetto architettonico del palazzo, impone il divieto di sopraelevazione. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 24 ottobre 2024 della Corte d’appello di Roma), i quali si sono ritrovati a dover prendere in esame la diatriba sorta in uno stabile della Capitale e originata dall’azione giudiziaria con cui due condòmini hanno contestato la condotta di un’altra condòmina, la quale, titolare di un locale lavatoio posto al quarto piano e di una parte della terrazza condominiale, , aveva realizzato su detta terrazza una struttura metallica costituita da pilastri fissati alla parete esterna dell'edificio, trasformata poi in una veranda inamovibile, chiusa su tre lati e con sovrastante copertura. Per i due condòmini è evidente l’abuso compiuto dalla condòmina, ossia una sopraelevazione abusiva dell’edificio, con aumento della volumetria e della superficie abitabile – tanto che all'interno della struttura metallica era stato realizzato un ‘vano cucina’, con impianto di riscaldamento, provvisto di un arredamento tipico di un ambiente interno all'abitazione –, e tutto ciò in palese violazione del regolamento condominiale che vieta espressamente ai proprietari degli ultimi piani la sopraelevazione dell'edificio. Inoltre, secondo i due condòmini, la struttura metallica ha anche determinato una significativa alterazione del decoro architettonico dello stabile, con conseguente diminuzione del relativo valore, anche in ragione della sua importanza storica. Di parere opposto, ovviamente, la condòmina posta sotto accuso: a suo parere, va considerata la rimovibilità della struttura, costituita da una semplice ‘pergotenda’, priva di pareti laterali ed installata al solo fine di garantire un riparo temporaneo dal sole e dalla pioggia. Per quanto concerne l’alterazione dell’estetica del fabbricato, la condòmina sostiene che essa risultava già compromessa dalle opere realizzate da altri condòmini. Per i giudici non ci sono dubbi: è palese l'illegittimità della soprelevazione, in quanto realizzata in violazione del regolamento condominiale e, comunque, idonea a compromettere l'aspetto architettonico dell'edificio. Consequenziale, quindi, l’ordine per la condòmina di provvedere alla demolizione definitiva dei soli pannelli laterali e frontali della pergotenda e dei relativi supporti Tirando le somme, la condòmina ha realizzato una struttura in sopraelevazione, stabilmente ancorata, destinata a chiudere effettivamente una porzione di terrazzo, rendendola fruibile e vivibile tutto l'anno, e così ha in pratica allestito un'abitazione con bagno, come dimostrato dalla presenza di una leva per il gas e degli impianti idrici e di scarico sulla parete dell'ex locale lavatoio. Logico, poi, parlare di sopraelevazione abusiva a fronte di quanto previsto dal regolamento condominiale, che impone ai proprietari dell'ultimo piano del fabbricato il divieto di sopraelevare. In ultima battuta, poi, il nuovo manufatto è da censurare, secondo i giudici, anche perché lesivo del decoro architettonico del palazzo.

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