Palpeggiamento goliardico: sacrosanta la condanna per violenza sessuale

Nessuna giustificazione per un uomo di quasi 80 anni, che ha imitato la condotta tenuta tempo prima da un tifoso ai danni di una giornalista all’esterno di uno stadio da calcio

Palpeggiamento goliardico: sacrosanta la condanna per violenza sessuale

Catalogabile come violenza sessuale il palpeggiamento del sedere compiuto a mo’ di imitazione dell’identica condotta tenuta tempo prima da un tifoso ai danni di una giornalista all’esterno di uno stadio da calcio (sentenza numero 41718 del 13 novembre 2024 della Cassazione). Riflettori puntati sull’episodio verificatosi in un bar nella provincia di Torino. A finire nei guai è un uomo, all’epoca di quasi 80 anni di età, che viene accusato da una ragazza di averle toccato il sedere. A fronte della ricostruzione dei fatti, ricostruzione poggiata innanzitutto sulle parole della ragazza, per i giudici di merito non ci sono dubbi: così, l’uomo sotto processo viene condannato, sia in primo che in secondo grado, in quanto ritenuto colpevole di violenza sessuale. Col ricorso in Cassazione, però, la difesa prova a mettere in dubbio la versione fornita dalla ragazza, sottolineando che l’uomo ha negato di aver toccato la giovane e ha spiegato di aver invece soltanto simulato il gesto, neppure sfiorandola, e aggiungendo che secondo un primo testimone l’uomo ha solo sfiorato con la mano destra la gamba sinistra della ragazza mentre per un secondo testimone «l’uomo, in riferimento a quanto accaduto ad una giornalista sportiva, faceva un esempio, ha allungato il braccio destro nella direzione della ragazza presente all’interno del bar, portando la mano verso la parte posteriore della donna senza averne effettivamente toccato il corpo. Secondo la difesa, quindi, è possibile vi sia stata una divergente percezione dell’atto da parte della vittima e da parte di coloro che vi hanno assistito, attesa la rapidità del gesto compiuto dall’uomo. E, sempre secondo la difesa, è anche illogico ritenere acclarata la consapevolezza dell’uomo in ordine alla natura oggettivamente sessuale del toccamento, ritenuta sufficiente per il reato di violenza sessuale. Su questo punto, difatti, «‘uomo ha sempre negato ogni comportamento o intento sessuale libidinoso nei confronti della persona offesa, che non ha palpeggiato né fatto oggetto di atto sessuale o comunque finalizzato ad un piacere sessuale, precisa la difesa, che, poi, richiamando anche il contesto, sostiene l’assenza di coscienza e volontà di compiere un atto lesivo della libertà sessuale della ragazza. Per i magistrati di Cassazione, però, il quadro probatorio è solido, e, quindi, più che sufficiente per confermare in via definitiva la condanna dell’uomo. Impossibile, in sostanza, mettere in dubbio il reato di violenza sessuale da lui perpetrato ai danni della ragazza con un palpeggiamento del sedere. Viene osservato, in primo luogo, che i tre amici dell’uomo presenti all’episodio e il titolare del locale hanno riferito concordemente che egli si è avvicinato alla persona offesa per mostrare loro il gesto posto in essere da un tifoso a seguito di una partita della Fiorentina, gesto che, come noto grazie a quanto riportato dai media, è rappresentato da un rapido palpeggiamento delle natiche di una giornalista. In sostanza, l’uomo ha, all’epoca, concretizzato il proprio intento esplicativo ed effettivamente compiuto il gesto incriminato, toccando i glutei della ragazza presente nel locale. Così, nessuno dei testimoni ha confermato la versione fornita dall’uomo, versione secondo cui la mano non sarebbe stata posta a contatto con il fondoschiena della persona offesa. Al contrario, ben sei soggetti hanno descritto il toccamento incriminato. Accertato il gesto compiuto dall’uomo, però, rileva anche il contesto, ossia l’intenzione di rappresentare l’azione compiuta da un tifoso ai danni di una giornalista. Difatti, si è appurato che, durante una discussione con gli amici al bar, l’uomo ha voluto argomentare la propria opinione in ordine alla legittimità del comportamento di un tifoso fiorentino e lo ha fatto con una dimostrazione pratica, e, proprio come il tifoso ai danni della giornalista, non si è fatto scrupolo di trattare la persona offesa come un oggetto, allungando le mani e toccandole i glutei a prescindere da qualunque espressione di consenso da parte della ragazza. Questi elementi sono, secondo i giudici di Cassazione, fondamentali per dedurre la necessaria e sufficiente consapevolezza dell’uomo in ordine alla natura oggettivamente sessuale del toccamento. Sacrosanto, quindi, parlare di violenza sessuale, anche perché non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale del soggetto, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito.

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