Indennità ‘NASPI’: pesano anche le giornate di ferie

Respinte le obiezioni sollevate dall’INPS. In sostanza, le trenta giornate di lavoro effettivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, previste a livello normativo, sono integrate anche da giornate di ferie e di riposo retribuito

Indennità ‘NASPI’: pesano anche le giornate di ferie

Ai fini del riconoscimento dell’indennità ‘NASPI’, le trenta giornate di lavoro effettivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, previste a livello normativo, sono integrate anche da giornate di ferie e di riposo retribuito.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 10394 del 20 aprile 2026 della Cassazione) per chiudere il contenzioso tra un lavoratore e l’INPS.
Fondamentale la considerazione che le ferie, come i riposi, rappresentano momenti connaturali al rapporto di lavoro, e, quindi, durante la loro fruizione vi è piena vitalità – e quindi piena effettività – del rapporto stesso.
In sostanza, il lavoro effettivo è sempre comprensivo delle pause periodiche della prestazione lavorativa, pause che, finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, sono equiparabili alla effettiva e concreta esecuzione delle mansioni.
Applicando questa visione alla vicenda in esame, è legittima, concludono i giudici, la pretesa avanzata dal lavoratore nei confronti dell’istituto previdenziale.
In generale, nell’ottica del riconoscimento della ‘NASPI’, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo risulta integrato, oltre che da giornate di ferie e di riposo retribuito, da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione.
Per meglio inquadrare tale principio, viene richiamato il contesto normativo, secondo cui va riconosciuta l’indennità mensile di disoccupazione – denominata ‘NASPI’ – ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione; possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. E il riferimento alle trenta giornate di lavoro effettivo include anche giornate di ferie (e di riposo retribuito), poiché le ferie, come i riposi, rappresentano momenti connaturali al rapporto di lavoro.

news più recenti

Mostra di più...