Via libera alla visualizzazione delle pratiche edilizie relative agli immobili dei condòmini vicini

Fondamentale, però, che vi sia un interesse concreto e attuale, specialmente per tutelare la sicurezza e il decoro del fabbricato

Via libera alla visualizzazione delle pratiche edilizie relative agli immobili dei condòmini vicini

Via libera al condòmino che chiede l’accesso alle pratiche edilizie degli appartamenti dei condòmini vicini. Ciò è possibile, chiariscono i giudici (sentenza numero 57 del 30 gennaio 2025 del Tar Lombardia), se vi è un interesse concreto e attuale, specialmente per tutelare la sicurezza e il decoro del fabbricato. Nella specifica vicenda, ambientata in uno stabile nella provincia di Bergamo, il proprietario di alcuni locali e spazi privati (negozio, magazzino, servizi igienici, parcheggio) al piano terra e al piano interrato di un edificio scopre, solo grazie all’affissione di un cartello di cantiere, il prossimo avvio di alcuni lavori di manutenzione straordinaria interna e di adeguamento, compresa anche l’apertura di nuove finestre in facciata, su commissione dei proprietari delle altre unità immobiliari presenti nel palazzo. A fronte di ciò, il condòmino chiede inutilmente di ricevere la documentazione direttamente dagli altri condòmino, e così formula istanza di accesso al Comune con riguardo alle pratiche edilizie relative ai previsti lavori. Dall’ente locale arriva una risposta positiva solo in parte: l’istanza di accesso viene accolta limitatamente alle sole pratiche edilizie condominiali, con esclusione delle pratiche relative ad interventi su immobili di proprietà privata altrui. Per queste ultime il Comune contestato la concretezza di un interesse diretto ed attuale del condòmino. Per i giudici, però, la distinzione operata dal Comune sotto il profilo dell’interesse all’accesso non

appare condivisibile. In linea generale, comunque, le opere eseguite da terzi all’interno degli spazi di proprietà esclusiva sono protette dal diritto alla riservatezza, e dunque rimangono escluse dal diritto di accesso. Vi sono però delle situazioni, precisano i giudici, in cui sussiste un interesse qualificato a conoscere quanto eseguito o progettato nelle abitazioni di terzi. Questo accade tipicamente quando si possa individuare una correlazione con un danno temuto in relazione a un bene della vita di cui il soggetto che richiede l’accesso sia titolare o contitolare. In un condominio, dove gli spazi privati sono a contatto con parti comuni e con spazi privati di altri proprietari, la qualità e la sicurezza, e talvolta la stessa possibilità, della fruizione dei propri spazi è condizionata da quanto viene realizzato tanto sulle parti comuni quanto all’interno degli spazi privati di altri proprietari. Pertanto, i singoli condòmini, avendo la necessità di difendersi dalle immissioni e da tutti gli altri effetti negativi provenienti dagli appartamenti vicini, o dalle parti comuni come modificate per deliberazione dell’assemblea condominiale, vantano una legittimazione all’accesso che è idonea a prevalere sul diritto alla riservatezza degli altri soggetti coinvolti. Tra le ragioni concrete che possono sostenere l’istanza di accesso di un condòmino con riguardo ad opere eseguite nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva di altri condòmini emerge innanzitutto l’esigenza di verificare che gli interventi siano stati autorizzati, e siano tali da non pregiudicare la statica dell’edificio o la tenuta dei solai (nel caso, ad esempio, di demolizione di muri portanti o di posizionamento di nuovi carichi all’interno dei locali). Può rientrare nella categoria delle posizioni legittimanti, poi, anche la necessità di verificare che i lavori non siano finalizzati a rendere condominiali o di uso promiscuo strutture in origine di uso esclusivo, come le tubazioni realizzate al servizio di uno specifico appartamento. Passando al profilo dei rapporti giuridici, è inoltre tutelabile l’esigenza di conoscere l’effettiva superficie e la destinazione dei locali degli altri proprietari in esito ai lavori di ristrutturazione, in modo da poter sollecitare l’adeguamento delle tabelle millesimali ai fini di una ripartizione delle spese condominiali che tenga conto dei millesimi reali (la demolizione delle tramezze interne, ad esempio, aumenta la superficie calpestabile, e la trasformazione da locale di servizio a locale principale può implicare una diversa ponderazione dei millesimi). Questo vale anche quando i lavori siano su parti comuni, come nel caso dell’inserimento dell’ascensore, in quanto la migliore raggiungibilità dei piani alti richiede la soppressione o la variazione dei parametri di correzione dei millesimi per altezza di piano.

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