Treno a fine corsa, respinge l’invito a scendere fatto dal ‘capo treno’: legittima la condanna
Irrilevante, secondo i giudici, il dettaglio che il fatto si sia verificato quando il treno era ormai a fine corsa e destinato quindi al deposito

Convoglio a fine corsa: catalogabile come resistenza a pubblico ufficiale l’opposizione all’invito a scendere fatto dal ‘capo treno’.
Questa la presa di posizione dei giudici (sentenza numero 20125 del 29 maggio 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame un episodio verificatosi nell’ottobre del 2017 in una stazione ferroviaria nella provincia di Verona, definiscono irrilevante il dettaglio che il fatto si sia verificato quando il treno era ormai a fine corsa e destinato quindi al deposito. Confermata perciò la condanna nei confronti di un uomo di origini marocchine che, ubriaco e addormentato, non volendo scendere dal convoglio, aveva aggredito ‘capo treno’ e macchinista.
Per i giudici di merito il quadro probatorio è chiarissimo. Inequivocabili i dettagli dell’episodio: l’uomo, invitato dal ‘capo treno’ a scendere dal convoglio per fine della corsa, si è rifiutato di aderire a quella richiesta ed ha usato violenza non solo verso il ‘capo treno’ ma anche verso il macchinista, spintonandoli e colpendoli con calci e pugni.
Consequenziale, quindi, la condanna, sia in primo che in secondo grado, del cittadino marocchino, ritenuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale, e obbligato anche a risarcire i danni arrecati alla persona del ‘capo treno’, costituitosi parte civile.
Per la difesa, però, è illogico parlare di resistenza a pubblico ufficiale. Ciò perché, viene esplicitato col ricorso in Cassazione, erroneamente in Appello è stata qualificata la persona offesa come pubblico ufficiale in quanto l’attività che stava svolgendo non riguardava né il controllo dei biglietti né il trasporto dei passeggeri, ma soltanto la mera verifica del ‘fine corsa’, priva di pubblica finalità ed estranea alla sicurezza dei passeggeri. In sostanza, quella svolta in quel frangente dal ‘capo treno’ era, secondo la difesa, attività interna all’azienda, finalizzata alla custodia e alla manutenzione del mezzo, attività in cui alcun potere autoritativo e certificativo stava esplicando il ‘capo treno’, tanto che alcuna sanzione era prevista per l’inosservanza della richiesta di scendere dal convoglio.
Questa visione viene respinta dai magistrati di Cassazione, i quali confermano, a fronte della condotta tenuta dal cittadino marocchino, la configurabilità del reato di resistenza a pubblico
ufficiale.
Richiamando l’episodio, i giudici condividono l’ottica adottata in Appello: il ‘capo treno’ non aveva, al momento del fatto, cessato il suo servizio e stava svolgendo mansioni di controllo sulla sicurezza dei passeggeri a bordo delle vetture, quando ha sorpreso lo straniero addormentato e ubriaco ancora a bordo, nonostante il treno fosse giunto alla fine della corsa, e lo aveva invitato a scendere. A quel punto, il cittadino marocchino dava in escandescenze, aggredendo il ‘capo treno’ e il macchinista, per poi allontanarsi lungo il convoglio.
Ebbene, il controllo effettuato in quel frangente dal ‘capo treno’ era finalizzato ad assicurare la incolumità dei viaggiatori e il rientro in sicurezza del convoglio al deposito e rientrava nei compiti assegnati al ‘capo treno’ in materia di ordine e sicurezza, anche con poteri accertativi.
Inequivocabile, quindi, il ruolo di pubblico ufficiale svolto dal ‘capo treno’ al momento dell’aggressione compiuta nei suoi confronti dal cittadino marocchino.
Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati richiamano uno dei paletti fissati dalle ‘Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto’, ossia quello secondo cui chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative al loro uso ed è tenuto in ogni caso ad attenersi ad avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del personale per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l’ordine e la sicurezza. Non a caso, i trasgressori di tale disposizione sono soggetti a sanzione amministrativa e la constatazione dei suddetti fatti e la relativa verbalizzazione, in assenza di personale della Polizia ferroviaria o di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, sono attribuiti al personale addetto all’esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie.