Tocca al datore di lavoro comunicare la mancata presenza del dipendente
Per evitare l’effetto risolutivo del rapporto il lavoratore deve dimostrare l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza

Delucidazioni importanti dall’‘Ispettorato nazionale del lavoro’ (nota del 22 gennaio 2025) sulle dimissioni di fatto del dipendente a seguito di assenza prolungata. Alla luce delle novità apportate dal ‘Collegato Lavoro’, grava sul datore di lavoro l’onere di comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato l’assenza ingiustificata del dipendente protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni. Viene però precisato un dettaglio: l’obbligo di comunicazione è limitato alle sole ipotesi in cui il datore di lavoro decida di far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto. Laddove il datore di lavoro intenda effettuare la comunicazione, dovrà verificare che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza. La comunicazione che il datore di lavoro intende effettuare, preferibilmente a mezzo ‘PEC’, alla sede territoriale dell’ispettorato dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza. Sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in possesso degli ispettorati territoriali, questi ultimi potranno avviare la verifica sulla veridicità della comunicazione medesima. In tal senso, quindi, gli ispettorati potranno contattare il lavoratore – ma anche altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili – al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza. Al fine di non vanificare l’efficacia di eventuali accertamenti, gli stessi dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro. Secondo il dettato normativo, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. In altri termini, ordinariamente, sulla base del protrarsi della assenza ingiustificata e della citata comunicazione da parte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore. Pertanto, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro. L’effetto risolutivo del rapporto potrà tuttavia essere evitato laddove il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Al riguardo, perciò, il legislatore pone in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad esempio, perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati. Laddove il lavoratore dia effettivamente tale prova, ma anche nell’ipotesi in cui l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro. E in tal caso l’ispettorato provvederà a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore – il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto – sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via ‘PEC ricevuta’. Nell’ipotesi in cui risulti che il lavoratore, pur contattato dall’ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell’impossibilità della relativa comunicazione, il rapporto dovrà ritenersi comunque risolto. Al riguardo, i motivi alla base dell’assenza (ad esempio, mancato pagamento delle retribuzioni) potranno tuttavia essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di giusta causa delle dimissioni rispetto alle quali si provvederà ad informare il lavoratore dei conseguenti diritti.