Scarse misure di sicurezza sul luogo di lavoro: legittime le assenze della dipendente

Illegittimo il licenziamento deciso dall’azienda, colpevole di non avere adottato le misure previste dai protocolli anti Covid

Scarse misure di sicurezza sul luogo di lavoro: legittime le assenze della dipendente

Niente licenziamento per la dipendente che, in piena pandemia, si assenta lamentando la mancanza di adeguate misure di sicurezza sul luogo di lavoro. Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 29751 del 19 novembre 2024 della Cassazione), i quali, ampliando l’orizzonte oltre la specifica vicenda, definiscono legittima la sospensione della prestazione lavorativa da parte del dipendente qualora il datore di lavoro non abbia adottato le misure di sicurezza previste dai protocolli anti-Covid, violando così gli obblighi di tutela dell’integrità fisica del lavoratore previsti dal Codice Civile. In particolare, costituiscono inadempimento datoriale rilevante la mancata sanificazione periodica dei locali, la mancata fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale, la mancata predisposizione di barriere protettive, l’omesso contingentamento degli spazi comuni e il mancato aggiornamento del ‘Documento unico di valutazione dei rischi’ in relazione ai rischi specifici da contagio. Prima di analizzare lo specifico caso, i giudici, facendo riferimento al ‘Protocollo anti-Covid’, sottoscritto il 24 aprile del 2020 tra il governo e le parti sociali, hanno anzitutto considerato che esso prevede, in primo luogo, che il datore di lavoro deve assicurare una pulizia giornaliera degli ambienti di lavoro, nonché la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; deve garantire, altresì, la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. A fronte di tali paletti, sono emerse, nella specifica vicenda, le inadempienze addebitate dalla dipendente al datore di lavoro. Tra l’altro, alla lavoratrice sono state fornite solamente tre mascherine per tutto il periodo (66 giorni) in cui aveva lavorato in sede in piena pandemia. Più in generale, poi, la dipendente ha espletato le proprie prestazioni lavorative in assenza di alcuni presidi di sicurezza, pur molto utilizzati dai lavoratori nel periodo della pandemia, e costituenti attuazione di quanto previsto dal ‘Protocollo’, ossia ridotta messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine, come detto, e flaconi per la detergenza delle mani), mancata installazione, nella postazione di lavoro, di un parafiato da scrivania o di un divisore in plexiglas, assenza di una valutazione tecnica finalizzata a determinare la necessità di sanificare gli impianti aeraulici, cioè quelli utilizzati per il trattamento e la distribuzione dell’aria.

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