Progetto stradale: necessario garantire anche la protezione degli uccelli

Chiarimenti sulla portata del divieto, previsto da una specifica direttiva, di disturbare deliberatamente le specie di uccelli in modo significativo

Progetto stradale: necessario garantire anche la protezione degli uccelli

A quali condizioni un progetto stradale deve conformarsi per garantire la protezione degli uccelli? A dare una risposta a questa domanda hanno provveduto i giudici europei (sentenza del 26 febbraio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da alcune associazioni ambientaliste in merito alla autorizzazione alla costruzione in Austria di una strada a quattro corsie (e di una lunghezza di 1,69 chilometri), a sud di St. Pölten (progetto denominato ‘Spange Wörth’).
Secondo le associazioni, il progetto è contrario alla ‘direttiva uccelli’, che mira a proteggere tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo. Da un lato, all’interno del perimetro dei lavori si troverebbero territori di cova dell’allodola, della starna e della quaglia. D’altro lato, il rumore causato dal futuro traffico potrebbe perturbare anche numerose altre specie di uccelli forestali in prossimità, in particolare il picchio rosso mezzano.
I giudici austriaci hanno chiesto ai magistrati europei di chiarire la portata del divieto, previsto dalla direttiva, di disturbare deliberatamente le specie di uccelli in modo significativo, e hanno osservato che, comunque, il progetto prevede diverse misure al fine di limitare l’impatto sulle popolazioni di uccelli selvatici presenti nel sito o nelle vicinanze.
In premessa, i giudici europei ricordano che il divieto in esame si applica non solo alle attività umane dirette ad arrecare pregiudizio agli uccelli, ma anche alle attività che, pur non avendo manifestamente un siffatto oggetto, comportano l’accettazione di tale pregiudizio. E il progetto in questione, per la costruzione di una strada, può, in linea di principio, rientrare in tale divieto.
Tuttavia, il divieto riguarda solo gli atti di disturbo che abbiano conseguenze significative sul livello ritenuto sufficiente delle popolazioni delle specie di uccelli selvatici, e non su esemplari di tali specie. Diverso è il caso in cui la popolazione di una data specie sia talmente ridotta numericamente che il disturbo di esemplari isolati sia tale da compromettere la conservazione di tale specie. Inoltre, non vi è disturbo deliberato qualora misure di accompagnamento consentano di prevenire qualsiasi conseguenza significativa contraria agli obiettivi di mantenere o di ripristinare a un livello sufficiente la popolazione delle specie interessate.
Pertanto, le misure di accompagnamento previste nell’ambito del progetto devono essere prese in considerazione per valutare se il divieto in questione vi osti. L’efficacia delle misure di accompagnamento può essere dimostrata dalla valutazione motivata di un perito giudiziario. Tale valutazione deve fondarsi sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale. Per contro, non si può esigere che la prova dell’efficacia delle misure di accompagnamento sia fornita mediante documentazione scientifica che attesti l’attuazione pratica con successo di tali misure.

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