Possibile il trasferimento all’estero per il genitore collocatario
Necessario sempre valutare caso per caso, tenendo conto dell’interesse prioritario del minore

In materia di affidamento dei figli minori, il trasferimento di residenza – anche all’estero – del genitore collocatario non comporta automaticamente la perdita dell'idoneità ad avere l'affidamento o il collocamento dei figli. Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 21971 del 5 agosto 2024 della Cassazione), i quali aggiungono che è necessario, caso per caso, valutare se il trasferimento sia funzionale all'interesse della prole e bilanciare, di conseguenza, l'interesse del figlio minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, l'interesse del genitore che richiede il trasferimento e l’interesse del genitore non collocatario. E in questa prospettiva è d’uopo considerare primariamente l'interesse del figlio minore, che deve funge da punto di equilibrio nella mediazione tra gli interessi contrapposti dei due genitori. Decisivi i dettagli nella delicata vicenda presa in esame dai giudici e concernente le rimostranze di un uomo a fronte del provvedimento con cui veniva riconosciuta alla compagna la facoltà di condurre con sé all’estero il loro figlio minore. Per i giudici, difatti, è emersa la maggiore idoneità della donna a prendersi cura del figlio, poiché quest’ultimo ha sempre vissuto in prevalenza con lei. Inoltre, considerata la tenera età del bambino, alla madre è stato consentito di tenerlo con sé, autorizzandone anche il trasferimento, determinato da ragioni di lavoro, all’estero. Ciò detto, comunque, la madre deve farsi carico del rispetto del principio di bigenitorialità, compatibilmente con la situazione specifica e nell’interesse del figlio, osservando puntualmente le prescrizioni imposte e preservando la continuità delle relazioni parentali mediante il mantenimento nella mente del minore della trama familiare, ossia favorendo il dialogo nei contatti quotidiani a distanza, compatibilmente con le esigenze del minore, col padre, dovendo tale impegno essere valutato come indice della sua capacità genitoriale anche ai fini dell’adozione di eventuali misure sanzionatorie o di modifica del regime di affidamento. A legittimare la richiesta della donna, poi, anche la constatazione che il minore, nato nel Paese in cui è ora destinato a trasferirsi con la madre, non risulta avere avuto in Italia una sua vita significativa, data anche la sua tenera età ed i cambiamenti di residenza della famiglia da un capo all’altro dell’Italia.