Possibile il mutamento della misura compensativa per il riconoscimento del titolo in Italia
Una donna ha impugnato il diniego opposto dal Ministero della Salute alla richiesta di mutamento della misura compensativa a cui era stato originariamente condizionato il riconoscimento della qualifica professionale di igienista dentale, da lei conseguita in Spagna

Illegittimo il diniego opposto dal Ministero della Salute alla richiesta di mutamento della misura compensativa – nel caso specifico specie, avendo il soggetto richiedente dapprima optato per la prova attitudinale e poi, in seguito al mancato superamento, per il tirocinio di adattamento – a cui era stato originariamente condizionato il riconoscimento della qualifica professionale di igienista dentale conseguita all’estero. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 100 dell’8 gennaio 2025 del Consiglio di Stato), i quali hanno preso in esame l’istanza con cui una donna ha impugnato il diniego opposto dal Ministero della Salute alla richiesta di mutamento della misura compensativa a cui era stato originariamente condizionato il riconoscimento della qualifica professionale di igienista dentale, da lei conseguita in Spagna. In particolare, il Ministero della Salute aveva inizialmente subordinato il riconoscimento del suddetto titolo ad una misura compensativa costituita, alternativamente, da una prova attitudinale o da un tirocinio di adattamento di ventiquattro mesi presso un’Università italiana, a scelta della richiedente. Quest’ultima aveva optato per la prova attitudinale (esame scritto e orale), sostenuta per due volte con esito negativo, e l’incapacità di superare la prova l’aveva indotta a chiedere al Ministero della Salute la possibilità di optare per il tirocinio di adattamento, possibilità invece negatale per ragioni attinenti ad esigenze organizzative dell’amministrazione, oltre che perché non contemplata dalla normativa di riferimento. Per legittimare la richiesta avanza dalla donna, i giudici annotano che l’amministrazione è tenuta ad interpretare la normativa interna e sovranazionale nel senso di facilitare e non di ostacolare il riconoscimento delle qualifiche. Inoltre, le direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi non possono avere come obiettivo o come effetto quello di rendere più difficile il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nelle situazioni da esse non contemplate.