Percorso possibile anche per il socio di una ‘s.a.s.’

I giudici precisano che l’uomo, pur essendo socio accomandatario della ‘s.a.s.’, può essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata per la definizione dell’intero suo debito in quanto la predetta società è impresa minore e, quindi, non assoggettabile a liquidazione giudiziale

Percorso possibile anche per il socio di una ‘s.a.s.’

Praticabile il percorso relativo all’apertura della procedura di liquidazione controllata se l’istanza è avanzata da un soggetto socio illimitatamente responsabile di una società di persone che, però, risulti essere impresa minore. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 23 gennaio 2025 del Tribunale di Mantova), chiamati a prendere in esame la posizione di una moglie ed un marito in situazione difficile a causa di un sovraindebitamento avente una origine in parte comune, essendo dovuto a debiti contratti congiuntamente (anche per l’acquisto della casa di abitazione di cui i coniugi sono comproprietari) e, per altra parte, a garanzie reciproche prestate da ciascuno per ottenere finanziamenti. A contribuire al sovraindebitamento, però, anche dai risultati negativi derivanti prima dalla gestione di una ‘s.a.s.’ e poi di una impresa individuale (già cancellata dal Registro delle Imprese). Per fare chiarezza, i giudici osservano che i debitori sono da molti anni lavoratori dipendenti, e che l’uomo è sì socio accomandatario di una ‘s.a.s.’, ma tale società (con capitale sociale di 1.000 euro, inattiva dal 2008 e cancellata dal Registro delle Imprese nel 2024) deve ritenersi non abbia superato i limiti dimensionali previsti dal ‘Codice della crisi d’impresa’, in quanto risulta essere priva di qualsivoglia patrimonio, non ha mai instaurato rapporti bancari, ha operato per circa un anno con un solo addetto (il socio accomandatario), ha accumulato debiti nei soli confronti dell’erario e di enti previdenziali mentre non ne risultano nei confronti di fornitori. Ebbene, l’uomo, pur essendo socio accomandatario della ‘s.a.s.’, può essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata per la definizione dell’intero suo debito in quanto la predetta società è impresa minore e, quindi, non assoggettabile a liquidazione giudiziale, sicché nemmeno il socio può esservi sottoposto, mentre, in quanto illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali contratte, è anch’egli direttamente tenuto alla loro estinzione, conseguendone che non sussistono ragioni ostative affinché possa definire l’intera posizione debitoria mediante il ricorso alla procedura di sovraindebitamento.

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