Notifica legittima al socio senza attendere l’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese
Il prolungamento artificioso della vita societaria ai fini fiscali non paralizza, precisano i giudici, le distinte esigenze erariali
L’amministrazione finanziaria può notificare atti di accertamento nei confronti del socio, alla luce di quanto previsto in materia di responsabilità di amministratori e soci, senza attendere il decorso del quinquennio previsto per la definitiva estinzione della società cancellata dal registro delle imprese. Ciò perché il prolungamento artificioso della vita societaria ai fini fiscali non paralizza, precisano i giudici (ordinanza numero 24023 del 27 agosto 2025 della Cassazione), le distinte esigenze erariali quando queste si indirizzano nei confronti del soggetto ritenuto effettivo titolare della responsabilità patrimoniale, potendo l’erario aggredire direttamente chi ha beneficiato di assegnazioni patrimoniali anche occulte dalla società estinta.
Chiaro il caso sottoposto all’esame dei giudici ci Cassazione: il contribuente ha impugnato due avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta 2012 e 2013, per Ires, Irap ed Iva, notificatigli nel 2017, inerenti alle maggiori imposte per redditi non dichiarati, attribuibili alla società, cancellata dal registro delle imprese, di cui è stato socio unico e amministratore.
Per i giudici tributari è legittima la linea difensiva del contribuente, poiché per procedere alla notifica al socio è necessario il decorso dell’intero termine quinquennale previsto per l’estinzione della società, e poi è richiesta l’emissione di un differente avviso d’accertamento, motivato sulle ragioni di imputabilità del debito o delle responsabilità trasferite dalla società al socio.
Per i magistrati di Cassazione, però, è errata la valutazione compiuta dai giudici di secondo grado, i quali, nel condividere le difese del controricorrente, hanno affermato che per la notifica dell’atto accertativo nei confronti del socio fosse necessaria la definitiva estinzione della società, ossia non solo la sua cancellazione dal registro delle imprese ma anche il decorso del quinquennio previsto dalla normativa.
In sostanza, il prolungarsi in vita della società resta una fictio, una permanenza artificiosa della società, che non giunge tuttavia a paralizzare le diverse e distinte esigenze erariali, quando queste si indirizzano nei confronti di colui che è ritenuto l’effettivo titolare della responsabilità patrimoniale nei confronti dell’erario, e dunque il soggetto passivo del credito dell’amministrazione finanziaria, la quale, dunque, non solo può, ma deve, avere tutta l’urgenza di aggredire chi, a seguito della cessazione di ogni attività sociale (e che pertanto ha già liquidato il suo patrimonio, così cancellandosi dal registro delle imprese, ancorché artificiosamente in vita, è – o è ritenuto – il beneficiario di assegnazioni patrimoniali, anche non emerse in sede di liquidazione perché occultate, per ciò stesso insorgendo in capo all’amministrazione il diritto a pretese erariali nei suoi confronti.