Niente risarcimento per neonato e genitori a fronte del solo dato della nascita con una malformazione congenita
Non emerge, secondo i giudici, la sussistenza di un danno-conseguenza subito dalla bambina, avendo i due genitori allegato la sussistenza di generiche menomazioni che richiedono costante cura della minore invalida

Non può essere riconosciuto in capo al neonato (e ai suoi genitori) un risarcimento da danno derivato dall’essere nato affetto da una malformazione congenita, rilevando solamente ai
fini risarcitori quei danni che sono conseguenza della negligenza degli operatori sanitari. E ciò alla stregua del principio secondo cui non è previsto un diritto a non nascere se non sani. Proprio applicando questa visione, i giudici (sentenza del 10 gennaio 2025 del Tribunale di Castrovillari) hanno respinto l’istanza di ristoro economico avanzata da una madre e da un padre a fronte dei problemi fisici della figlia, nata con una malformazione congenita non segnalata dai medici. I due genitori hanno chiesto, nello specifico, il risarcimento dei danni patrimoniali, ossia danno emergente, per le spese mediche già sopportate e che dovranno essere sopportate in futuro, ma anche per le necessità di costante cura della minore invalida, a sua volta destinata a provocare spese, e lucro cessante, perché la necessità di accudire la figlia invalida si è tradotta in una limitazione del tempo da dedicare all’attività professionale ed alla vita di relazione e, per queste vie, in diminuzione di reddito, e danni non patrimoniali della diminuita vita di relazione e da trauma subito per essersi trovati senza alcuna preparazione psicologica di fronte alla realtà della figlia menomata. In aggiunta, poi, anche la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della bambina per omessa diagnosi, addebitabile ai medici della struttura sanitaria, di malformazioni fetali. Per i giudici, però, non emerge in alcun modo la sussistenza di un danno-conseguenza subito dalla bambina, avendo i due genitori allegato la sussistenza di generiche menomazioni che richiedono costante cura della minore invalida, senza, tuttavia, rappresentare quali specifiche funzioni fisiologiche sarebbero state – tanto temporaneamente quanto definitivamente – perse dalla minore in ragione dell’omessa diagnosi della malformazione. Per maggiore chiarezza, i giudici aggiungono che la malformazione di cui è affetta la bambina non costituisce di per sé una lesione, ossia un danno collegabile eziologicamente ad un fatto umano, potendosi rinvenire un danno-conseguenza imputabile – e quindi risarcibile – solo nelle ulteriori ripercussioni che tale patologia genera. Pertanto, la presunta omessa diagnosi della malformazione – unico fatto imputabile al personale medico della struttura sanitaria – non è idonea di per sé all’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dai due genitori. Ciò in quanto se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l’obbligazione risarcitoria. Tirando le somme, secondo i giudici, i due genitori hanno omesso di specificare i danni (patrimoniali o non patrimoniali) subiti dalla loro figlia in conseguenza della colpevole omessa diagnosi da parte dei medici.