Negate se il piano è squisitamente liquidatorio
Decisiva la mancanza di una ragionevole possibilità di perseguire il risanamento dell’impresa e la prosecuzione dell’attività

Da escludere la conferma delle misure protettive del patrimonio in ipotesi di un piano squisitamente liquidatorio, al cui esito non sussista una ragionevole possibilità di perseguire l’obiettivo del risanamento dell’impresa e la prosecuzione della sua attività, al cui perseguimento dette misure possano ritenersi strumentali. Questa la posizione dei giudici (ordinanza del 13 gennaio 2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), i quali ricordano che l’obiettivo del risanamento, perseguibile anche indirettamente mediante la cessione o l’affitto dell’azienda stessa, così come previsto espressamente dal ‘Codice della crisi d’impresa’, in coerenza con la disciplina attualmente vigente in ambito di concordato preventivo, non può che essere perseguito con soli strumenti che consentano la conservazione dei valori aziendali. Analizzando da vicino il caso specifico oggetto del procedimento, i giudici annotano che la società, in stato di liquidazione volontaria, ha presentato un piano di risanamento squisitamente liquidatorio che non prevede alcuna cessione o affitto di azienda. In sostanza, pur essendo indicata nel piano la liquidazione dell’azienda al fine di ristrutturare i propri debiti e soddisfare in modo equo ed efficace i creditori e sicuramente in misura oltremodo superiore e soddisfacente rispetto all’eventuale liquidazione giudiziale, di fatto non è prevista alcuna liquidazione dell’azienda, ma il solo recupero di due crediti.