Necessaria la forma scritta per il contratto di avvalimento

Necessarie prove ad hoc per dimostrare la sottoscrizione del contratto di avvalimento in formato digitale

Necessaria la forma scritta per il contratto di avvalimento

Il contratto di avvalimento – necessario per consentire ad un operatore economico, singolarmente o in raggruppamento, di colmare i requisiti economici, finanziari tecnici e professionali mancanti ma necessari per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi, però, delle capacità di altri soggetti – richiede la forma scritta ad substantiam, e il requisito della forma scritta può essere soddisfatto da un accordo che risulti da atti separati della società ausiliaria e della società ausiliata, purché concordanti. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 7139 del 16 dicembre 2024 del Tar Campania), chiamati a prendere in esame il contenzioso originatosi a seguito della esclusione di una società da una gara per l’assegnazione del servizio di ristorazione scolastica destinato a studenti e personale di scuole statali dell’infanzia e di scuole primarie a tempo prolungate ubicate sul territorio di un Comune campano. Alla produzione, da parte del concorrente in sede di gara, del contratto di avvalimento firmato solo dall’ausiliaria, può, tuttavia, aggiungono i giudici, essere attribuito valore di sottoscrizione anche da parte dell’ausiliata, con decorrenza dalla data del deposito del contratto unitamente all’offerta. Ai fini, poi, della prova della sottoscrizione del contratto di avvalimento in formato digitale, da parte dell’ausiliaria, in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, è necessaria la marcatura temporale, oppure la trasmissione del documento informatico mediante posta elettronica certificata, la cui ricevuta di consegna certifica il momento della consegna tramite un testo contenente i dati di certificazione. Viceversa, non è sufficiente ad attribuire data certa alla sottoscrizione del contratto né una semplice e-mail che è priva del grado di certezza circa provenienza e datazione, né l’uso della firma digitale che consente di accertare l’autenticità, la paternità e l’integrità del documento, ma non costituisce un sistema certo di datazione.

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