Multa valida anche se non è indicato il fatto che la rilevazione venga effettuata sulla velocità media
La mancata specificazione, nel segnale di avviso, della circostanza che il controllo di velocità sarà stato effettuato tenendo conto della velocità media non è conforme all’interesse pubblico diretto ad indurre prudenza negli automobilisti né alla tutela del loro affidamento sul mezzo di controllo utilizzato

Legittima la multa per eccesso di velocità anche se il cartello non avverte gli automobilisti che la
rilevazione elettronica è effettuata sulla velocità media dei veicoli. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 19377 del 15 luglio 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso originato da un episodio verificatosi alla fine del 2015 nel territorio di un Comune in provincia di Latina. A finire nel mirino è una società, il cui veicolo viene beccato, grazie ad una rilevazione elettronica, a superare il limite di velocità fissato a 90 chilometri orari. Inevitabile la sanzione amministrativa, confermata dal Giudice di pace ma smentita, a sorpresa, dal Tribunale. In secondo grado, difatti, i giudici ritengono decisivo, accogliendo la tesi proposta dal legale che rappresenta la società, uno specifico dettaglio: la violazione è stata accertata mediante apparecchiatura elettronica che misura la velocità degli autoveicoli non con riferimento ad un punto fisso, ma in relazione alla velocità media da essi tenuta in un determinato tratto stradale, e, annotano i giudici, tale caratteristica di rilevamento non era stata adeguatamente segnalata agli automobilisti, indicando il cartello ivi esistente soltanto la dicitura ‘Controllo elettronico della velocità’, senza riferimento alla circostanza che il controllo sarebbe stato eseguito calcolando la velocità media. Seguendo questo ragionamento, i giudici di secondo grado arrivano a una precisa conclusione: la rilevazione della velocità così effettuata è illegittima, in quanto non preceduta, come richiesto dal ‘Codice della strada’, da idonea segnalazione ed effettuata prendendo in considerazione due punti del tratto stradale, uno iniziale ed uno finale. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici di secondo grado aggiungono una ulteriore considerazione: la mancata specificazione, nel segnale di avviso, della circostanza che il controllo di velocità sarebbe stato effettuato tenendo conto della velocità media non è conforme all’interesse pubblico diretto ad indurre prudenza negli automobilisti né alla tutela del loro affidamento sul mezzo di controllo utilizzato, controllo che normalmente è effettuato su un punto fisso. A mettere in discussione la valutazione compiuta in Tribunale provvedono i magistrati di Cassazione, accogliendo le obiezioni sollevate dal Comune e mirate a sostenere la legittimità della sanzione. Per quanto concerne un primo aspetto, viene sottolineato dai magistrati che il ‘Codice della strada’ prevede l’utilizzabilità delle apparecchiature di controllo della velocità anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, stabilendo che esse devono essere segnalate e ben visibili, mediante l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosa. Le norme si limitano a stabilire, quale condizione per l’uso di tali apparecchi, solo la loro previa adeguata segnalazione, senza ulteriori precisazioni. La lettura della disposizione normativa dà peraltro conto che oggetto dell’obbligo di segnalazione è la presenza dell’apparecchio automatico di controllo di velocità, non il tipo di apparecchio né le modalità con cui esso opera il rilevamento. Significativo al riguardo è che tale obbligo sia formulato allo stesso modo per tutti gli apparecchi elettronici di rilevamento della velocità, senza distinzioni tra quelli che compiono tale accertamento da un punto fisso ovvero tramite calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonostante questo tipo di strumento sia espressamente previsto dalla stessa disposizione di legge. L’indistinta previsione, da parte della norma, dell’obbligo di segnalazione per gli uni e gli altri mezzi di rilevamento della velocità dei veicoli impedisce pertanto di operare distinzioni in ordine al contenuto di tale obbligo, potendosi logicamente sostenere, a contrario, che se la legge avesse voluto operare una diversificazione della segnalazione in relazione ai diversi tipi di apparecchi utilizzabili l’avrebbe certamente introdotta. L’identità e l’uniformità della disciplina costituiscono pertanto un sicuro indice di interpretazione letterale della legge che porta ad escludere che l’obbligo di segnalazione della presenza di apparecchi di rilevamento della velocità mediante calcolo della velocità media debba assumere contenuti ulteriori e specifici rispetto agli altri apparecchi, cioè l’indicazione delle modalità con cui l’accertamento viene eseguito. La lettura della disposizione in parola autorizza anzi l’interpretazione opposta, portando a ritenere che l’obbligo di segnalazione deve considerarsi assolto con la presenza, come accertato nel caso esaminato, di un cartello che avverte che la strada è sottoposta a controllo elettronico della velocità, senza ulteriori specificazioni.