Moto centrata da una vettura che si dà alla fuga: conducenti entrambi colpevoli

Il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all’accertamento in concreto della colpa dell’uno, la prova liberatoria, a carico dell’altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza

Moto centrata da una vettura che si dà alla fuga: conducenti entrambi colpevoli

In caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione di pari responsabilità, prevista dal Codice Civile, richiede che il conducente fornisca la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza. Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 20714 del 25 luglio 2024 della Cassazione), i quali aggiungono che tale prova può essere fornita anche indirettamente, dimostrando il collegamento eziologico esclusivo dell'evento con la condotta dell'altro conducente. Tuttavia, l'accertamento di alcuni elementi di colpa a carico di uno o di entrambi i conducenti non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta paritaria, quando non sia possibile stabilire l'esatta misura del contributo causale delle rispettive condotte. Ai giudici è stato affidato il compito di fare chiarezza in merito a responsabilità (e connesso risarcimento) relativa allo scontro tra una moto e una vettura condotta da soggetto rimasto ignoto. Per inquadrare la questione, arrivare a ritenere il concorso di colpa della persona in sella alla ‘due ruote’, i giudici ricordano che, in caso di scontro tra veicoli, il criterio d’imputazione della responsabilità ha funzione meramente sussidiaria, operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso. E il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all’accertamento in concreto della colpa dell’uno, la prova liberatoria, a carico dell’altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza. Di conseguenza, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso. Va tenuto presente che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente , fermo restando, tuttavia, che l’infrazione, pur grave, come l’invasione dell’altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso. Infine, l’accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce, comunque, il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l’impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) non consenta di stabilire la misura dell’imputabilità di quest’ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti. Tornando alla vicenda, la condotta pur gravemente colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato non vale ad escludere la probabile rilevanza eziologica di profili di colpa ascrivibili anche al soggetto danneggiato, ossia il motociclista, rispetto ai quali sono emergi elementi indiziari, mentre egli ha offerto, come invece necessario, la contraria prova liberatoria. In particolare, l’avere l’autovettura che precedeva il centauro evitato senza particolari manovre l’urto con la vettura dimostra che altrettanto avrebbe, a fortiori, potuto fare il motociclista, ove avesse osservato una condotta di guida osservante dell’obbligo di mantenere la propria destra e la distanza di sicurezza e comunque maggiormente prudente. Inequivocabili, quindi, secondo i giudici, talune circostanze oggettive che consentono in via presuntiva di accertare la mancata adozione, da parte del motociclista, di manovre di emergenza esigibili nel caso concreto. In dettaglio, si sono appurati i seguenti dettagli: la traiettoria rettilinea e non deviata del motociclista a seguito di un urto frontale con un’autovettura proveniente dal senso opposto; l’assenza di segni di frenata o scarrocciamento del veicolo sull’asfalto; il fatto che il veicolo che precedeva il motociclista – di dimensioni maggiori – era riuscito ad evitare l’urto senza uscire di carreggiata e senza adottare particolari manovre di emergenza se non suonare il clacson. Possibile, quindi, desumere in via presuntiva il mancato rispetto da parte del centauro della distanza di sicurezza fra la sua moto e l’autovettura che lo precedeva.

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