Inaccettabile addebitare la rottura coniugale alla moglie che non fa sesso col marito

L’esistenza stessa di un presunto obbligo coniugale ai rapporti intimi contrasta sia con la libertà sessuale delle persone che col al diritto all’autonomia corporea

Inaccettabile addebitare la rottura coniugale alla moglie che non fa sesso col marito

Illegittima la pronuncia dei giudici nazionali con cui alla donna viene addebitata la colpa del divorzio, sottolineando che ella non ha adempiuto ai propri doveri coniugali, ossia non si sia mostrata ben disposta verso i desideri carnali del marito. Questo il punto fermo fissato dai magistrati comunitari (sentenza del 23 gennaio 2025 della Corte europea dei diritti dell’uomo), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da una donna francese a fronte della decisione di divorzio con cui in patria era stata ufficializzata la rottura tra lei e il marito. In premessa, viene rilevato che la donna non si è lamentata del divorzio, che anche lei aveva chiesto, ma piuttosto dei motivi per cui esso è stato concesso. Ebbene, ragionando in questa ottica, a fronte della – avvenuta – riaffermazione del principio dei doveri coniugali, il fatto che il divorzio sia stato concesso sulla base del fatto che la donna aveva cessato ogni rapporto sessuale col marito ha concretizzato un’ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata, nella sua libertà sessuale e nel suo diritto all’autonomia corporea, secondo i giudici comunitari. Nello specifico, la base giuridica del divorzio è stata fornita in Francia dal Codice Civile laddove prevede che il divorzio per colpa può essere pronunciato ove ad uno di essi sia attribuibile la prova di una violazione grave e ripetuta dei doveri e degli obblighi coniugali dei coniugi e che ha portato alla rottura irrimediabile del matrimonio. E, secondo i giudici nazionali francesi, la prolungata interruzione dei rapporti sessuali da parte della moglie può giustificare la concessione di un divorzio per colpa laddove la condotta della donna non sia stata giustificata da sufficienti motivi medici. Per i magistrati comunitari, però, solo ragioni particolarmente gravi potrebbero giustificare ingerenze da parte delle pubbliche autorità nell’ambito della sessualità. Ebbene, tornando al caso specifico, la nozione di doveri coniugali, quale enunciata nella normativa nazionale francese, non ha tenuto conto del consenso all’attività sessuale. A tale riguardo, invece, bisogna tenere presente che qualsiasi atto non consensuale di natura sessuale rappresenta una forma di violenza sessuale. Certo, l’inadempimento dei doveri coniugali potrebbe, Codice Civile francese alla mano, considerarsi una colpa che giustifica la concessione di un divorzio, e ciò potrebbe comportare conseguenze pecuniarie e, in determinate circostanze, fungere da base per una richiesta di risarcimento danni. Tuttavia, l’esistenza stessa di un simile obbligo coniugale contrasta sia con la libertà sessuale delle persone che col al diritto all’autonomia corporea, precisano i magistrati comunitari, senza dimenticare l’obbligo positivo dei Paesi per la prevenzione nel contesto della lotta alla violenza domestica e sessuale. In sostanza, il consenso al matrimonio non può implicare il consenso a futuri rapporti sessuali. Una tale interpretazione equivarrebbe a negare che lo stupro coniugale sia di natura riprovevole. E, invece, il consenso deve riflettere una libera volontà di impegnarsi in rapporti sessuali in un dato momento e in circostanze specifiche, anche all’interno del rapporto matrimoniale.

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