Immeritevolezza: necessario valutare lo scopo perseguito dalle parti

Il risultato del contratto dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon costume od all’ordine pubblico

Immeritevolezza: necessario valutare lo scopo perseguito dalle parti

Il giudizio relativo alla ipotesi di immeritevolezza di un contratto va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà. Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 19581 del 16 luglio 2024 della Cassazione) nell’esame del contenzioso relativo ad un contratto di leasing e, soprattutto, alla validità della clausola di indicizzazione al tasso di cambio. In generale, non si può parlare in automatico di patto immeritevole di tutela se la clausola di un contratto di leasing prevede, da un lato, il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, e, dall’altro, l’invariabilità nominale dell’importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni. Ciò anche perché il giudizio di meritevolezza non coincide col giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa, essendo la meritevolezza un giudizio che deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico. Da ignorare, quindi, la convenienza, la chiarezza o l’aleatorietà del contratto o delle sue clausole. Tirando le somme, il risultato del contratto dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon costume od all’ordine pubblico. Quindi, un contratto non può dirsi diretto a realizzare interessi immeritevoli di tutela sol perché poco conveniente per una delle parti. E la legge garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, ma non quello che, libero e informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici.

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