Illegittima la normativa nazionale che impedisce un’azione di recupero collettiva
Il diritto dell’Unione Europea conferisce a tutti i soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza il diritto di chiedere il pieno risarcimento del danno

Risarcimento del danno causato da un’intesa in palese contrasto col diritto della concorrenza: una normativa nazionale che impedisce un’azione di recupero collettiva può violare il diritto dell’Unione Europea. Ciò è quanto avviene quando il diritto nazionale non prevede nessun’altra azione collettiva che raggruppi le pretese individuali dei soggetti danneggiati da un’intesa, e, perciò, l’esercizio di un’azione individuale per il risarcimento del danno si rivela impossibile o eccessivamente difficile. Questi i punti fermi fissati dai giudici comunitari (sentenza del 28 gennaio 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ai prezzi praticati in Germania nella vendita del legname ad alcune segherie. In generale, il diritto dell’Unione Europea consente a chiunque di chiedere il risarcimento del danno causatogli da una violazione del diritto della concorrenza. Spetta a ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio di tale diritto, nel rispetto, segnatamente, del principio di effettività. Vietare un’azione di recupero collettiva, intentata da un prestatore di servizi legali sulla base dei diritti al risarcimento che gli sono stati ceduti da un gran numero di soggetti danneggiati, può compromettere l’effettività del diritto dell’Unione Europea. Così è quando il diritto nazionale non prevede nessun’altra azione collettiva che raggruppi le pretese individuali, e, quindi, l’esercizio di un’azione individuale diretta a far valere tale diritto al risarcimento si rivela impossibile o eccessivamente difficile. Tornando alla vicenda, trentadue segherie stabilite in Germania, in Belgio e in Lussemburgo sostengono di aver subito un danno a causa di un’intesa con cui in Germania il Land Renania settentrionale-Vestfalia avrebbe applicato, quantomeno nel periodo compreso tra il 28 giugno 2005 e il 30 giugno 2019, prezzi eccessivi per la vendita a tali segherie di legname tondo proveniente da tale Land. Ciascuna di quelle segherie ha poi ceduto il proprio diritto al risarcimento del danno ad una società che, in quanto prestatore di servizi legali, alla luce della legge tedesca, ha intentato contro il Land Renania, dinanzi al giudice tedesco, un’azione collettiva per il risarcimento del danno. Essa agisce in nome proprio e a proprie spese, ma per conto delle segherie, a fronte di onorari in caso di successo. Il Land Renania, però, contesta la legittimazione ad agire della società, e sostiene che la legislazione tedesca, come interpretata da taluni giudici nazionali, non consente a tale prestatore di intentare un’azione di recupero collettiva nel contesto di una violazione del diritto della concorrenza. Secondo il giudice tedesco, l’azione di recupero collettiva costituirebbe, in Germania, l’unico meccanismo procedurale che consenta l’effettiva attuazione del diritto al risarcimento nelle cause in materia di intese. Inevitabile il dubbio: il diritto dell’Unione Europea cozza con l’interpretazione di una normativa nazionale che impedisce ai soggetti danneggiati dall’intesa di ricorrere a tale tipo di azione collettiva? In premessa, i giudici comunitari ricordano che il diritto dell’Unione Europea conferisce a tutti i soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza il diritto di chiedere il pieno risarcimento del danno. Un’azione per il risarcimento del danno può essere proposta sia direttamente dalla persona che beneficia di tale diritto, sia da un terzo al quale tale diritto è stato ceduto. Tuttavia, il diritto dell’Unione Europea non definisce le modalità di esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. Pertanto, spetta a ciascuno Stato membro stabilirle, nel rispetto, segnatamente, del principio di effettività. Nel caso specifico, il giudice tedesco è tenuto a verificare se l’interpretazione del diritto nazionale che vieti il risarcimento dei danni causati da un’intesa attraverso l’azione collettiva soddisfa il requisito di effettività. Se dovesse concludere nel senso che il diritto tedesco non offre alcun altro mezzo di ricorso collettivo che consenta di garantire l’effettiva attuazione di tale diritto al risarcimento e che un’azione individuale rende il suo esercizio impossibile o eccessivamente difficile e pregiudica una tutela giurisdizionale effettiva, il giudice tedesco dovrebbe constatare una violazione del diritto dell’Unione Europea. In una tale ipotesi, esso dovrebbe tentare di interpretare le disposizioni nazionali in modo conforme al diritto dell’Unione Europea. Se un’interpretazione conforme si rivelasse impossibile, il giudice tedesco dovrebbe disapplicare le disposizioni nazionali che vietano l’azione di recupero collettiva delle pretese risarcitorie individuali.