Evasore totale e operazioni IVA: possibile per lui la detrazione dell’IVA a monte

Legittimo che l’Agenzia delle Entrate faccia leva sull’inesatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Fondamentale però, sul fronte IVA, il richiamo al principio di neutralità fiscale

Evasore totale e operazioni IVA: possibile per lui la detrazione dell’IVA a monte

Nel caso di un contribuente che realizzi operazioni IVA completamente occultate all’amministrazione finanziaria – cosiddetto evasore totale –, alla luce del principio di neutralità dell’IVA, la ricostruzione, mediante accertamento cosiddetto induttivo puro, della maggiore materia imponibile deve essere intesa comprensiva dell’IVA, con la conseguenza che, ferma restando la possibilità di adottare sanzioni dirette a contrastare la frode fiscale, il soggetto passivo deve disporre del diritto di detrarre l’IVA a monte, diritto da esercitare entro il termine di decadenza prescritto.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 31406 del 2 dicembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso originato da indagini di polizia giudiziaria volte ad accertare l’origine di numerosi invii di danaro in Cina da parte di un privato.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate, facendo leva sulle movimentazioni finanziarie sui conti bancari postali dei quali il contribuente era titolare o sui quali era delegato a operare, ha accertato lo svolgimento di un’attività d’impresa in totale evasione d’imposta e ha ricostruito induttivamente la materia imponibile, ai fini IRPEF, IRAP e IVA.
In secondo grado sono stati confermati gli avvisi di accertamento come modificati in autotutela dal Fisco.
Nello specifico, si è riconosciuto che i trasferimenti eseguiti costituivano il pagamento di prodotti acquistati, ma si è anche rilevato che la normativa consente il riconoscimento dei prelevamenti come costi qualora ne sia conosciuto il beneficiario, soltanto in relazione alle imposte dirette. Quanto all’IVA, si è stabilito che il diritto di detrazione richiede che l’operazione sia documentata da una fattura, che va annotata nei relativi registri e compresa nelle liquidazioni periodiche, laddove, nel caso in esame, al cospetto di evasione totale, nessuna documentazione era stata redatta dal contribuente, che neanche aveva comunicato l’avvio dell’attività, né tenuto i dovuti registri contabili obbligatori.
Vittoria parziale in Cassazione per il contribuente sul fronte IVA.
Va premesso che quel che rileva è la natura induttiva cosiddetta pura dell’accertamento, non assumendo rilievo a tal fine il ricorso, soltanto strumentale, alle indagini bancarie.
In tale contesto, va ribadito che i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione del diritto, la sua insorgenza, insomma, e consistono nelle circostanze che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo sia parimenti debitore dell’IVA attinente a tali acquisti e che i beni siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili.
Gli obblighi formali, invece, disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell’IVA e consistono negli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione previsti, ivi compreso l’obbligo per il soggetto passivo di presentare una dichiarazione entro il termine stabilito dallo Stato. Su questo fronte, però, i giudici europei hanno precisato che il mancato rispetto dei menzionati obblighi non incide sulla detraibilità dell’imposta, fatta salva l’ipotesi in cui la loro violazione comporti l’impossibilità di fornire la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.
In sostanza, le disposizioni normative dettano requisiti formali del diritto a detrazione, la cui mancata osservanza, però, in certe circostanze, non può determinare la perdita del diritto medesimo. Il fatto di sanzionare l’inosservanza, da parte del soggetto passivo, dei suoi obblighi contabili e dichiarativi con un diniego del diritto a detrazione eccede chiaramente quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire il corretto adempimento di tali obblighi, posto che il diritto dell’Unione Europea non vieta agli Stati membri di irrogare, se del caso, un’ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità di un’infrazione ai requisiti formali legati al diritto a detrazione.
Tornando alla vicenda specifica, l’Agenzia delle Entrate ha fatto leva esclusivamente sull’inesatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non è quindi contestata la condotta fraudolenta nell’accezione indicata. Trova perciò applicazione il principio di neutralità fiscale: poiché il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere limitato, laddove l’amministrazione finanziaria intenda procedere ad una rettifica dell’IVA il cui importo risulti da un maggior volume d’affari complessivo accertato induttivamente, il soggetto passivo interessato deve disporre del diritto di detrarre l’IVA assolta a monte.
In sostanza, la completa assenza di compliance mostrata dal contribuente non compromette, da un lato, il suo diritto alla detrazione dell’IVA, e, dall’altro, non fa venire meno i suoi obblighi di esercitare detto diritto all’interno della cornice temporale biennale generalmente prevista.
Su questo fronte, però, bisognerà provvedere ad accertare l’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA con riguardo ai singoli periodi d’imposta, fermo restando che le verifiche effettuate dall’amministrazione finanziaria nazionale sono dirette a ripristinare la situazione quale sarebbe esistita in assenza di irregolarità e, a fortiori, di frode, e se tale amministrazione si sforza, mediante diversi metodi, di ricostruire le operazioni occultate e i redditi elusi, si deve tuttavia rilevare che tali metodi non possono pretendere un’affidabilità perfetta e che essi comportano un margine inevitabile di incertezza, di modo che essi mirano, in realtà, a ottenere il risultato fiscale più verosimile e più fedele possibile, in funzione degli elementi materiali raccolti durante l’ispezione fiscale.

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