Dolosa esagerazione dell’ammontare del danno: possibile applicare la clausola che prevede la decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo
Necessario, però, che tale particolare condizione sia specificamente approvata per iscritto

A fronte di un contratto di assicurazione contro i danni, la clausola che prevede la decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo in caso di dolosa esagerazione dell’ammontare del danno non è nulla per violazione di norme imperative, ma ha carattere vessatorio e deve essere specificamente approvata per iscritto. E tale clausola non deroga alle norme sulla correttezza e completezza delle dichiarazioni dell’assicurato, che riguardano il momento anteriore alla stipulazione del contratto o alla verificazione del sinistro, mentre per la fase successiva al sinistro non sono dettate specifiche norme inderogabili a favore dell’assicuratore.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza numero 15605 dell’11 giugno 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo all’applicazione di una polizza assicurativa contro i danni a fronte di un incendio sviluppatosi in un edificio industriale contenenti merci dell’assicurato.
Sul tavolo la possibile decadenza, sostenuta dalla compagnia assicurativa, della società assicurata dal diritto di ottenere il previsto indennizzo, decadenza legata, alla luce della previsione di una specifica clausola contrattuale, all’avere la società assicurata dolosamente esagerato l’ammontare del danno subito.
Per i giudici di merito è corretta la linea seguita dalla compagnia assicurativa. E questa visione è condivisa anche dai magistrati di Cassazione, i quali richiamano il contratto di assicurazione stipulato dalle parti e osservano che esso prevede testualmente che “il contraente o l’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo”.
Da respingere la tesi, proposta dalla società assicurata, secondo cui non sarebbe possibile stabilire, nel contratto di assicurazione, una decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno, perché una siffatta previsione derogherebbe alle norme relative alla necessaria correttezza e completezza delle dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze che incidono sul rischio oggetto di assicurazione.
Su questo fronte i giudici chiariscono che la correttezza e la completezza delle dichiarazioni dell’assicurato sulle circostanze che incidono sul rischio e sul relativo aggravamento riguardano, in realtà, il momento anteriore alla stipulazione del contratto o, comunque, un momento anteriore alla verificazione del sinistro. Per la fase successiva alla verificazione del sinistro e, comunque, al di fuori dell’ipotesi in cui intervengono circostanze che possano aggravare il rischio di tale verificazione, non sono dettate specifiche norme e, tanto meno, norme inderogabili a favore dell’assicuratore. Ne consegue che la clausola presa in esame, e contestata dalla società assicurata, non può ritenersi di per sé illegittima: essa, prevedendo certamente una limitazione di responsabilità per l’assicuratore, con decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo, ha semplicemente carattere vessatorio e va, quindi, specificamente approvata per iscritto, come da Codice Civile, ma non è nulla in ragione del suo contenuto, come sostiene invece la società assicurata.