Docente collaboratore del dirigente: va riconosciuta l’indennità

Il docente validamente incaricato di compiti di sostituzione piena del dirigente scolastico o del reggente, o che li svolga di fatto, esercita mansioni superiori per le quali è da riconoscere l’indennità di funzioni superiori

Docente collaboratore del dirigente: va riconosciuta l’indennità

A fronte del fenomeno del dimensionamento scolastico, con conseguente accorpamento delle strutture amministrative degli istituti, guidati perciò da un unico dirigente pur essendo collocati in sedi lontane, diventa rilevante anche il ruolo del docente ‘adattato’ a fungere da collaboratore del vecchio preside. E in questa ottica, cioè in tema di dirigenza scolastica, è collaboratore del dirigente, da remunerare esclusivamente con compenso a carico dei fondi di istituto, il docente che sia incaricato di specifici compiti, che, in caso di istituto condotto da un dirigente di altro istituto in regime di reggenza, possono consistere anche nel coadiuvare il dirigente in ragione del suo concomitante impegno su altre scuole. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 18682 del 6 luglio 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame lo scontro tra il Ministero dell’Istruzione e un docente che, in sostanza, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire un’indennità ad hoc per lo svolgimento delle funzioni di vicario del reggente in un istituto comprensivo. Per maggiore chiarezza, comunque, i giudici aggiungono che il docente validamente incaricato di compiti di sostituzione piena del dirigente scolastico o del reggente, o che li svolga di fatto, con le caratteristiche di prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, esercita mansioni superiori per le quali è da riconoscere l’indennità di funzioni superiori, indennità destinata ad avere un importo in misura pari al differenziale dei livelli iniziali inquadramento del dirigente e del docente. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici precisano che la sostituzione, da parte di un docente, del dirigente scolastico assente per ferie non costituisce di regola esercizio di mansioni superiori e dunque non attribuisce il diritto a differenze retributive.

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