Concordato minore, legittimo il ricorso alla finanza esterna se garantisce un incremento sostanziale dell’attivo disponibile per i creditori

In generale, comunque, vi è l’ammissibilità della proposta di concordato minore presentata da debitore privo di beni o redditi e sorretta esclusivamente da finanza esterna

Concordato minore, legittimo il ricorso alla finanza esterna se garantisce un incremento sostanziale dell’attivo disponibile per i creditori

Niente via libera per il concordato minore con sola finanza esterna, se questa non garantisce un incremento sostanziale dell’attivo disponibile per i creditori
Questo il punto fermo fissato dai giudici (decreto del 17 agosto 2025 del Tribunale di Verona), i quali, inquadrando la questione in generale, ribadiscono l’ammissibilità, sulla carta, della proposta di concordato minore presentata da debitore privo di beni o redditi e sorretta esclusivamente da finanza esterna, a condizione, però, che l’apporto di risorse esterne risulti idoneo ad incrementare in misura apprezzabile l’attivo disponibile in favore dei creditori.
Nel caso specifico, la proposta di concordato minore presentata dal debitore prevede l’acquisizione dell’attivo necessario attraverso la finanza esterna messa a disposizione dalla sorella del debitore, per un importo complessivo di 6mila euro,sul presupposto, accertato dal gestore della crisi, che il patrimonio del debitore è privo di elementi patrimoniali attivi fruttuosamente liquidabili (se non per un’autovettura e un ciclomotore con valore stimato di 1.700 euro) e, in caso di liquidazione giudiziale, consentirebbe l’acquisizione di quote di reddito stimate in 1.800 euro.
Premessa l’ammissibilità, in generale, del concordato minore liquidatorio basato esclusivamente su finanza esterna, i giudici precisano che, nel caso specifico, la proposta di concordato minore non può essere omologata per due motivi.
Centrale, soprattutto, il riferimento al ‘peso’ riconosciuto alla finanza esterna.
In termini generali, il carattere apprezzabile dell’incremento dell’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda di concordato minore deve essere accertato caso per caso, avuto riguardo alle caratteristiche del patrimonio del debitore dal punto di vista attivo e passivo e ragionando nell’ottica della utilità per i creditori di uno strumento negoziale liquidatorio. E, più nello specifico, l’incremento dell’attivo può essere anche inferiore al 10 per cento, ma comunque superiore al 5 per cento, dell’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
Nell’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda deve tenersi conto delle quote di reddito acquisibili in caso di liquidazione controllata, quali crediti futuri destinati alla soddisfazione dei creditori, e l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda deve essere accertato facendo riferimento ai beni aggredibili a vantaggio dei creditori in un’ottica concorsuale.
Con specifico riferimento al caso in esame, va osservato, annotano i giudici, che: il gestore della crisi ha quantificato le spese di mantenimento del nucleo familiare, ricomprendendovi la somma di 640 euro (destinata ad aumentare), corrispondente alla rata del mutuo gravante sulla compagna del debitore e riguardante l’abitazione in cui vive la coppia); questa spesa non può essere ricompresa tra le spese di mantenimento del debitore e della sua famiglia, essendo destinata ad accrescere il patrimonio della compagna del debitore; al limite, si dovrebbe tener conto (in termini lievemente riduttivi) delle spese di locazione, se la coppia dovesse rinunciare a quell’abitazione; in ogni caso, questo costo andrebbe ripartito con la compagna, con un’indagine più approfondita del suo patrimonio e della sua capacità lavorativa. Sulla base di questi rilievi, il reddito del debitore acquisibile in caso di liquidazione controllata nella sua durata triennale, tenuto anche conto della ‘tredicesima’, deve essere quantificato almeno nella somma di 4mila 680 euro e l’attivo ricavabile dalla liquidazione dei beni mobili registrati deve essere quantificato almeno nella somma di 1.275 euro (pari al 75 per cento del valore stimato), e, quindi, l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda è pari a poco meno di 6mila euro.
Tenuto conto di queste cifre, l’attivo di 6mila euro garantito dalla finanza esterna, su cui si basa la proposta, non garantisce, sanciscono i giudici, un incremento apprezzabile, quello richiesto dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’.

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