Colpevole il trasportatore se l’oggetto arriva lesionato lievemente a destinazione

Corretta la condotta del proprietario dell’opera che aveva chiesto di accettare con riserva l’imballo, una volta ravvisatane la condizione non integra

Colpevole il trasportatore se l’oggetto arriva lesionato lievemente a destinazione

Opera d’arte danneggiata durante il trasporto per la consegna al compratore: quest’ultimo ha diritto ad un adeguato ristoro economico. Responsabile la società che, come da contratto con la galleria d’arte, si è occupata della spedizione. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 20928 del 23 luglio 2024 della Cassazione), i quali hanno, a chiusura del contenzioso, riconosciuto al compratore dell’opera d’arte una cifra di poco inferiore ai 3mila euro. Per meglio inquadrare la questione, i giudici fissano il principio secondo cui, nel trasporto di opere d'arte, la responsabilità del vettore per danni alla merce non è esclusa dalla clausola di esonero prevista nelle condizioni generali di contratto quando, nonostante la previsione di non trasportabilità di lavori artistici di valore superiore a una certa soglia, il vettore accetta comunque la spedizione. Difatti, tale accettazione configura un accordo in deroga alla clausola limitativa, rendendo il vettore responsabile per i danni arrecati all'opera durante il trasporto. Inequivocabili i dettagli dell’episodio che ha dato il ‘la’ al processo. Un privato aveva acquistato presso una galleria d’arte un quadro di un artista argentino, pagandolo quasi 1.700 euro, quadro che però gli era stato consegnato danneggiato, in una cassa di imballaggio in legno, divelta, con segni di pedate e con sopra un adesivo riconducibile alla società incaricata della spedizione. Il danno consisteva in un taglio di piccole dimensioni nella tela, ma, pur trattandosi di una minima imperfezione, essa riguardava un’opera d’arte e quindi era tale da inficiarne totalmente il valore anche commerciale, annotano i giudici, i quali aggiungono che è assurdo parlare di danno riparabile solo perché l’autore è ancora vivo. Per quanto concerne, infine, la condotta del compratore, i giudici precisano che egli aveva chiesto di accettare con riserva l’imballo, ravvisatane la condizione non integra, mentre il comportamento illegittimo del trasportatore, che si era rifiutato di ricevere la contestazione, adducendo che l’apparecchio digitale in dotazione non consentiva di accettare la merce ricevuta con riserva, non aveva permesso di esprimere la contestazione per iscritto nell’immediatezza, ma ciò non esclude affatto che la contestazione vi sia stata da parte del proprietario del quadro.

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