Chirurgo estetico multato per le foto della paziente condivise on line

Illecito il trattamento dei dati sanitari della paziente, in quanto effettuato al di fuori delle finalità di cura in violazione della normativa sulla privacy

Chirurgo estetico multato per le foto della paziente condivise on line

Censura (e multa) per il chirurgo estetico che diffonde illecitamente on line le foto di una paziente per evidenziare le sue condizioni pre e post intervento (provvedimento del 12 dicembre 2024 del Garante per la protezione dei dati personali). A mettere nei guai il chirurgo è stata la segnalazione fatta dalla paziente, la quale ha lamentato l’avvenuta diffusione sul social media ‘Instagram’ di fotografie nelle quali ella è ripresa durante un’operazione di medicina estetica effettuato presso una clinica. Nello specifico, la donna ha raccontato di avere subito un intervento di lifting cervico medio-facciale con blefaroplastica superiore e inferiore, e in tale occasione le venivano scattate alcune fotografie per uso interno, ma, ha precisato, nessun consenso veniva prestato – anche perché non richiesto –, alla divulgazione delle immagini. Successivamente, la donna è stata avvisata da un’amica che circolavano su ‘Instagram’ le immagini del suo volto assolutamente riconoscibile, prima (con cuffia operatoria) e dopo l’intervento, e sotto ciascuna immagine era presente il logo del chirurgo, sulla cui pagina personale le fotografie facevano bella mostra. A fronte dei dettagli della vicenda, secondo il ‘Garante per la privacy’ è palese l’abuso compiuto dal chirurgo estetico, sanzionato perciò con una multa di 20mila euro. Nel corso dell’istruttoria, il medico ha affermato che le immagini fossero state scattate per uso interno e che la pubblicazione fosse dovuta a un equivoco legato alla gestione dei consensi tra i diversi professionisti coinvolti nell’intervento. Giustificazione ritenuta non sufficiente dal ‘Garante’, il quale ha dichiarato illecito il trattamento dei dati sanitari della paziente, in quanto effettuato al di fuori delle finalità di cura in violazione della normativa sulla privacy. Nel determinare la sanzione, poi, il ‘Garante’ ha considerato la natura sensibile dei dati personali diffusi e il contesto particolare in cui è avvenuta la violazione, contesto in cui la legittima aspettativa della donna in merito a confidenzialità e riservatezza era elevata, anche in considerazione del rapporto professionale e fiduciario con il medico.

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