Bluff sull’efficacia della mascherina: legittima la sanzione dell’Antitrust

Evidente, per i giudici, la gravità del caso, riguardante la promozione e la vendita, con modalità ingannevoli e aggressive e con violazione degli obblighi informativi a tutela dei diritti dei consumatori, di una specifica tipologia di mascherine durante il periodo di emergenza Covid

Bluff sull’efficacia della mascherina: legittima la sanzione dell’Antitrust

Sacrosanta la multa salata – di 50mila euro – inflitta dall’Antitrust alla società che ha venduto le proprie mascherine presentandole efficaci come un dispositivo di protezione individuale (‘FFP2’ o ‘FFP3’. Legittimo parlare di grave pratica commerciale scorretta, chiariscono i giudici (sentenza numero 326 del 15 gennaio 2025 del Consiglio di Stato) In ordine alla quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria da comminare in caso di pratica commerciale scorretta, deve tenersi conto, osservano i giudici, di alcuni precisi criteri, ossia, in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità del soggetto nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. E poi bisogna tenere comunque a mente che la determinazione dell’importo della sanzione per le condotte illecite inerenti ai diritti dei consumatori avviene nell’esercizio di un potere di discrezionalità tecnica. Tornando alla vicenda che ha dato il ‘la’ al procedimento giudiziario, si tratta di un caso riguardante la promozione e la vendita, con modalità ingannevoli e aggressive e con violazione degli obblighi informativi a tutela dei diritti dei consumatori, di una specifica tipologia di mascherine durante il periodo di emergenza Covid. Ebbene, va ritenuta ragionevole la quantificazione della sanzione da parte dell’Antitrust che, con riguardo alla gravità delle violazioni, aveva tenuto conto della dimensione economica del professionista, della tipologia delle infrazioni caratterizzate da significativo grado di offensività, della specificità del settore dell’e-commerce che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista, dell’ampia diffusione delle condotte illecite, dell’entità del pregiudizio economico derivante ai consumatori, dell’ammontare del beneficio economico ricavato dal professionista, della tipologia dei dispositivi oggetto del procedimento, suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori in assenza di adeguate e complete informazioni sui possibili rischi.

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